Iniziamo precisando che se un conducente superiore a 14 anni ed
inferiore di 18 commette una infrazione al Codice della Strada che preveda oltre
alla sanzione pecuniaria anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo
per un tempo determinato, della prima ne risponde, in solido, ai sensi della
Legge 24 novembre 1981 n. 689 – art. 6 – l’esercente la potestà
genitoriale (in parole povere il genitore è obbligato a pagare la somma del
verbale).
Per quanto riguarda il fermo amministrativo
del ciclomotore, i casi sono contemplati da :
art. 170 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) – circolare con la ruota anteriore alzata o trasportare un passeggero (conducente minorenne) – sanzione € 68,25 più sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni;
art. 171 comma 3 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) – mancato uso del casco protettivo (conducente minorenne) sanzione € 68,25 più sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni;
con il D.L. n. 151 del 27.06.2003, all’art. 171 commi 2 e 3, così come modificato dalla legge 214 del 01.08.2003 - conducente maggiorenne che non indossa il casco protettivo - oltre alla sanzione pecuniaria di € 68,25 vi è il fermo amministrativo del ciclomotore per 30 giorni.
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