Salve, mi trovo nel caso di rimozione di un ciclomotore che sostava in stato di abbandono privo della copertura assicurativa.
La cosa mi è stata notificata per raccomandata, dicendomi che il ciclomotore si trova presso il deposito tal de tali e intimandomi di presentare al comando di Polizia Municipale il contratto di copertura assicurativa, premesso che non intendo rientrare in possesso del mezzo, a quali sanzioni vado incontro e qual'è la via più breve ed economica per risolvere il problema? La ringrazio anticipatamente Simone
Come
e’ noto il D. Leg.vo nr. 285 del 30.04.1992 –Codice della Strada-
all’art. 193 stabilisce che i veicoli a motore non possono essere posti in
circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa per la
responsabilità civile verso terzi, prevedendo la sanzione amministrativa
del pagamento della somma di € 687,75. A tale violazione consegue la
sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo con trasporto
dello stesso presso una Depositeria Giudiziaria.
E’,
altresì, noto che la sosta e’ una fase statica della circolazione, per
cui tutti i veicoli in sosta in aree aperte al pubblico transito devono
ottemperare alle norme predette.
La
materia relativa al rinvenimento di veicoli in sosta su aree pubbliche in
presumibile stato di abbandono ( o per mancanza di targa o di contrassegno
identificativo per ciclomotori o per mancanza di parti essenziali alla
circolazione, etc.) e’ stata oggetto di disciplina con il Regolamento
approvato con il Decreto del Ministero dell’Interno nr. 460 del
22.10.1999, emanato in esecuzione dell’art. 46, comma 3, del D. Leg.vo nr.
22 del 05.02.1997 ( come modificato dal D. Leg.vo nr. 389 del 06.11.1997 ).
Detto
regolamento nr. 460 esplicita la procedura da seguire quando l’autorità
pubblica rinviene i veicoli in stato di abbandono e, ai sensi dell’art.
159 del C.d.S., li conferisce ai centri di raccolta. Trascorsi 180 gg. dal
rinvenimento e contestuale conferimento al centro di raccolta ( ovvero dalla
notificazione – se possibile – al proprietario ) senza che lo stesso
veicolo sia stato reclamato, questo viene considerato “
res
nullis “ e, di conseguenza, suscettibile di essere acquisito in
proprietà per occupazione ( art. 923 del Codice Civile ). Pertanto, gli
organi di Polizia provvedono a far effettuare dal centro di raccolta la
demolizione del veicolo previa cancellazione dello stesso al Pubblico
Registro Automobilistico.
Quanto
esposto e’ la normativa che regolamenta la materia, ed e’ chiaro che il
primitivo atto dal quale e’ scaturita poi tutta la procedura, cioè il
verbale con la sanzione amministrativa di € 687,75, conserva tutta la sua
efficacia se sono state rispettate tutte le norme relative ai termini e
modalità di notificazione.
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