Ho ricevuto una multa per passaggio
con il rosso di un motorino con il "mio contrassegno" in una provincia
limitrofa alla mia. Il motorino non è stato fermato per la contestazione della
violazione. Il mio vero contrassegno non esce dal cassetto della scrivania della
mia casa da tre anni (nel frattempo ho una moto 125 targata e ho rottamato il
mio vecchio ciclomotore al momento dell'acquisto di questa). Ho fatto ricorso al
Prefetto ma nonostante le prove addotte a mio favore mi ha dato torto (6 mesi
dopo il mio ricorso).
Vorrei sapere come posso ottenere giustizia e come provare il fatto che il mio
contrassegno non è mai uscito da casa mia.
Grazie Simone
PS cosa sarebbe successo se un ciclomotore con contrassegno clonato avesse
investito qualcuno e poi fosse fuggito? Vado in galera io, anche se sono
innocente, solo perché ho tenuto il contrassegno per il futuro?
Non
conosciamo il testo dettagliato del ricorso da te proposto al Prefetto ai sensi
dell’art. 203
del D. Leg.vo 30.04.1992 nr. 285 – Codice della Strada – ne quali documenti
siano stati presentati e se sia stata richiesta l’audizione personale.
Noi
crediamo nella tua buona fede, ma indubbiamente se il Prefetto ha ben esaminato
il verbale e gli atti prodotti, nonchè il ricorso ed i documenti allegati, se
ti ha ascoltato ( qualora tu lo abbia richiesto ), o non ha ritenuto opportuno
ascoltarti ( se tu non lo hai richiesto), se ha ritenuto fondato
l’accertamento originale ed ha emesso l’ordinanza motivata con
l’ingiunzione del pagamento di una determinata somma ( tale
atto va emesso al massimo entro 150 gg. dalla notificazione dell’atto della
commessa violazione all’intestatario del contrassegno identificativo –
giorni così
distinti : 60 gg. ha di tempo il
trasgressore per la presentazione del ricorso + 30 gg. ha di tempo il Comando o
l’Ufficio per la sua trasmissione + 60 gg. ha di tempo il Prefetto per
decidere in merito ), avrà avuto motivi certi per non accogliere detto
ricorso.
Comunque, se ciò non dovesse essere di tuo gradimento, come pensiamo, il successivo art 205 del Codice della Strada ti da l’opportunità di proporre opposizione entro il termine di 30 gg. dalla notificazione del provvedimento prefettizio innanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 37 della Legge 21.11.1991 nr. 374).
-P.S. (n.d.r.) se si ripetesse casi analoghi è bene presentare una segnalazione all'Autorità Giudiziaria-
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