Ho ricevuto presso l'azienda per
la quale lavoro una notifica di contravvenzione per art. 173/3, utilizzo di
telefono cellulare o cuffie sonore durante la guida. La cosa incredibile è che
io non ho assolutamente mai utilizzato il cellulare tenendolo in mano, in quanto
dotato di auricolare. L’infrazione non mi è stata contestata immediatamente
perché, cita il verbale, l'agente era impegnato in altri compiti. Ora il mio
titolare, quale rappresentante legale della ditta, dovrebbe, oltre a pagare una
multa ingiusta, comunicare i miei dati per la decurtazione prevista di 5 punti
per tale contravvenzione. Dato che l'infrazione non è avvenuta, e che
sicuramente il vigile deve aver visto male o creduto che ascoltassi musica con
il mio auricolare del
telefonino (non so cos'altro credere) desidero sapere come l'azienda deve
procedere per opporre ricorso sia alla multa sia a maggior ragione alla
decurtazione dei punti relativi. Inoltre, a prescindere dalla presentazione del
ricorso, volevo sapere se la sanzione va comunque pagata o bisogna solo versare
la cauzione. Un’ultima considerazione è sul fatto che ritengo profondamente
ingiusto ed iniquo che si possa ricevere contravvenzioni di questo genere senza
che esse vengano contestate immediatamente, quando eventualmente si può
dimostrare all'agente che ha avuto un abbaglio. In questo modo come posso essere
sicuro che domani non succeda nuovamente? Come posso difendermi se non
rispettando il codice della strada? Grazie, Giuseppe.
Torniamo sulle modalità che regolamentano
la presentazione di ricorso avverso un verbale di accertamento di violazione
delle norme di circolazione stradale. L’atto va presentato entro 60 giorni dalla
data di notifica del verbale nel caso di mancata contestazione immediata,
indirizzandolo in carta semplice al Prefetto del luogo in cui è stata commessa
la violazione, e deve essere recapitato attraverso il
Comando della Polizia Municipale cui appartengono gli agenti verbalizzanti.
Il ricorso può essere consegnato direttamente o inviato tramite fax o
raccomandata postale. L’organo che ha emesso la multa ha 30 giorni di tempo per
emettere le sue
controdeduzioni al ricorso e trasmetterle al
Prefetto. Il Prefetto, a sua volta, emetterà l’ordinanza di archiviazione, nel
caso il ricorso venga accolto, o può respingerlo: in questo caso emette una
Ordinanza di pagamento per una somma pari al doppio della sanzione originaria
più le spese di procedimento. Il pagamento deve essere effettuato entro 30
giorni dalla notifica dell'Ordinanza. In caso il Prefetto non abbia, entro 120
giorni, emesso (firmato) l'ordinanza di ingiunzione di pagamento il ricorso si
considera accolto. Se il Prefetto rigetta il ricorso ed emette l’Ordinanza di
pagamento, l’interessato può fare ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è
stata commessa l'infrazione contro la decisione del Prefetto entro 30 giorni.
Nel ricorso al Giudice di pace, da presentarsi in carta semplice, occorre
indicare i motivi per cui si ritiene la multa ingiusta ed è opportuno allegare
la documentazione utile a dimostrare la tesi, e segnalare eventuali testimoni.
Se si intende pagare la somma indicata sul verbale come pagamento in misura
ridotta, diventa inutile presentare un eventuale ricorso in quanto ad avvenuta
oblazione lo stesso verbale termina il suo iter procedurale.
Per quanto riguarda la mancata contestazione immediata è ammessa in casi precisi
che sono riportati sul verbale pena l'annullamento del atto.