Ho ricevuto una multa con questa
motivazione: "Durante la guida il conducente faceva uso di telefono non a
viva voce non dotato di auricolare. Impossibilità di fermare il veicolo in
condizioni di sicurezza e nei modi regolamentari perché già distante dal
posto di accertamento". Ora considerato che io non sono abituata ad usare
il cellulare (immagino che si intenda questo per "telefono") durante
la guida e che possiedo un auricolare, comunque come era possibile vedere da
lontano che non avevo l'auricolare? E come fanno a sapere che non ero fornita
di vivavoce? E se invece gli accertatori (ben 2 vigili) erano prossimi tanto
da "non vedere" il mio auricolare allora avrebbero potuto benissimo
segnalarmi in qualche modo l'alt. Cosa che non è avvenuta, a
quanto pare. Cosa potete dirmi sulla regolarità di questo accertamento.
Inoltre quanto è la multa? 68 euro? Inoltre che valenza ha questa multa ai
fini dei punteggi negativi sulla patente? Grazie mille attendo una cortese
risposta, Gabriella T.
D’ora in avanti, e cioè con l’entrata in vigore della Legge 214
del 01.08.2003, che ha convertito il D.L. n. 151 del 27.06.2003, se la
contestazione dell’infrazione non avviene immediatamente e, quindi,
l’agente operante non accerta l’identità del conducente, vale a dire
dell’autore reale dell’infrazione stessa, chi ne risponde è l’intestatario della carta di circolazione
del veicolo.
Lo stesso proprietario non potrà esimersi dal fornire i dati del conducente,
in quanto lo stesso articolo, citato precedentemente, prosegue “ Se
il proprietario del veicolo omette di fornirli (n.d.r. i dati del conducente e della sua patente),
si applica a suo carico la sanzione prevista dall’art. 180, comma 8 “.
Pertanto, al di là della sanzione
amministrativa di cui ne risponde, comunque, in solido l’intestatario della
carta di circolazione del veicolo ai sensi della Legge 24 novembre 1981 nr.
689 – Modifiche al sistema penale – Depenalizzazione -, l’iter
procedurale completo, comprendendovi anche le eventuali sanzioni
amministrative accessorie e la consequenziale decurtazione dei punti-patente,
verrà applicato nei confronti dell’intestatario della carta di
circolazione del veicolo, qualora lo stesso non sia in grado, o non voglia
fornire i dati relativi all’effettivo conducente e alla sua patente.
Se l’intestatario della carta di circolazione,
cioè il proprietario del veicolo, non dovesse risultare titolare di patente
di guida, sarà considerato responsabile in solido al pagamento della sanzione
amministrativa prevista dalla norma violata (ad es. art. 142 C.d.S.) e
responsabile della omessa comunicazione delle generalità del conducente,
autore della violazione, (ai sensi art. 180 C.d.S.).
Precedentemente a dette modifiche, l’art.
126/bis del D. L. 151/03, al comma 3, dettava le norme da osservare per
addebitare la perdita di punteggio sulla patente del trasgressore e, tra
l’altro, diceva che la persona del conducente nella sua qualità di
responsabile della violazione doveva essere identificata inequivocabilmente.
Pertanto, al di là della sanzione
amministrativa di cui ne rispondeva, comunque, in solido l’intestatario
della carta di circolazione del veicolo ai sensi della Legge 24 novembre 1981
nr. 689 – Modifiche al sistema penale – Depenalizzazione -, l’iter
procedurale completo, comprendendovi anche la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida e la consequenziale
decurtazione dei punti-patente, doveva essere applicato solamente nel caso in
cui, all’atto della constatazione dell’avvenuta infrazione, l’agente
accertatore contestava immediatamente la medesima al trasgressore.
Come puoi ben vedere la normativa, in
materia di addebito della decurtazione dei punti patente, prevista dal citato
l’art. 126/bis, è stata sostanzialmente modificata, ma ciò non significa
che il verbale scaturito dall’accertamento di violazione non debba
conservare la sua legittimità. Vogliamo dire che la decurtazione dei punti,
recentemente introdotta, è sempre da considerare una sanzione accessoria ad
una sanzione primaria comminata per l’infrazione ad una precisa norma di
legge.
Per quanto riguarda i tuoi quesiti, ti
informiamo che l’infrazione all’art. 173, comma 3, prevede il pagamento di
una somma in misura ridotta di € 68,25 e la decurtazione di 5 punti patente,
mentre per le altre tue richieste non possiamo entrare nel merito, in quanto
non a conoscenza delle condizioni ambientali e di traffico in cui si è svolto
l’accertamento di violazione, se violazione c’è stata.
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