Salve, tre settimane fa circa mi è recapitata tramite posta una contravvenzione per divieto di sosta su pista ciclabile davanti la scuola  materna di mio figlio. Ricordo benissimo quel giorno perchè non sono solita ad andare a prendere il bambino perciò ricordo altrettanto bene di aver parcheggiato in zona disco orario sempre nella stessa via ed essere stata in regola, pertanto mi chiedo se: il vigile non è obbligato ad esporre la contravvenzione sul veicolo? Mi potete chiarire gli obblighi ed i diritti relativi a quello che voi chiamate preavviso?

Il codice della strada prevede che qualora venga accertata una qualsiasi violazione occorre redigere il relativo verbale. Se il cosiddetto "trasgressore", cioè la persona che ha commesso la violazione, è presente al momento dell'accertamento della violazione, il verbale è immediatamente notificato a ques'ultimo, il quale ne riceve copia. Se invece il tragressore non è presente al momento dell'accertamento (come appunto nella maggior parte dei casi in cui il veicolo è in sosta vietata), il verbale deve essere notificato entro 150 giorni al proprietario del veicolo. Molti comandi di Polizia Municipale, nonostante non sia espressamente previsto dalla normativa vigente, nel caso di accertamento di un'infrazione per sosta vietata in assenza del trasgressore prevedono che venga lasciato sul veicolo il cosiddetto "preavviso": grazie a quest'ultimo, infatti, può essere effettuato più celermente il pagamento della sanzione e senza che il proprietario debba pagare anche le spese sostenute dall'ente per la notifica. Qualora la sanzione non venga pagata entro il termine previsto nel preavviso, al proprietario sarà notificato il verbale e, oltre alla sanzione in esso prevista, dovranno essere pagate anche le spese di notifica. Ad ogni modo, il preavviso non è assolutamente obbligatorio e le infrazioni per sosta vietata sono comunque correttamente accertate anche con la sola notificazione del verbale al proprietario del veicolo.

Luca Tassoni