Salve come nuovo iscritto approfitto subito per avere una delucidazione. Volevo sapere se dovendo contravvenzionare un passo carrabile ai sensi dell'art. 22 del cds la cui proprietà è di 6 persone (documentato con atti notarili) è giusto si redigere sei verbali per ciascun proprietario come prevede l'art. 5 della l. 689 ma devono pagare tutti e sei per una sola infrazione? E' corretto trascrivere nelle annotazioni sul verbale che....la sanzione è dovuta una sola volta ed estingue gli altri dal pagamento....Chiedo questo poichè tale situazione nella mia zona dove opero accade frequentemente e i cittadini mi chiedono giustamente spiegazioni in merito. Grazie per l'eventuale risposta al mio quesito e complimenti per questa iniziativa che non può che far bene sia al semplice cittadino che agli operatori direttamente interessati.
E' essenziale prima di tutto accertare se è presente un
amministratore, ovvero se si tratta solo di una proprietà comune
a più proprietari (coproprietari o condomini) i quali, ognuno
per conto proprio aveva in questo caso l'obbligo di
regolarizzare la situazione e omettendo di provvedervi ognuno ha
commesso la violazione di cui all'articolo 22.
La prima considerazione da fare è quella relativa all’art. 3 della L.689/81 trattante l’Elemento Soggettivo. Tale articolo recita “1-Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. 2-Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa.”. Una siffatta formulazione, nonché la stretta derivazione della legge di depenalizzazione dalle norme penali, impone, là dove possibile, l’individuazione del soggetto responsabile del comportamento antigiuridico. A questo punto risulta più agevole anche la lettura dell’art. 5 della L. 689/91 (Concorso di Persone) la dove si legge che “Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”.
Risulta evidente, dall’analisi
del disposto dell’art. 3 così come dal principio penalistico cui
discende strettamente la norma in questione, che si ha concorso
quando la violazione amministrativa si concretizza con il
contributo, materiale e/o morale, di più persone. Tale nesso di
causalità deve essere dimostrato dall’autorità irrogatrice la
sanzione. Risulta evidente che dell’illecito amministrativo, in
riferimento al condominio, risponde, se tale illecito deriva da
un comportamento attivo, la singola persona fisica che lo ha
posto in essere salvo il concorso materiale o morale di altre
persone fisiche; qualora invece l’illecito amministrativo derivi
da un comportamento omissivo, dello stesso rispondono tutti
coloro che all’interno del condominio avevano il dovere/potere
di provvedere personalmente ad adottare un determinato
comportamento come amministratori, legali rappresentanti o come
nel caso di specie, ogni singolo condomino. Proprio in virtù di
questa interpretazione, che si ripete di diretta derivazione
penalistica, se dalla caduta di intonaco della facciata fossero
derivati danni alle persone, sicuramente la responsabilità
penale sarebbe concorsuale. Nel caso in cui, quindi, è stato nominato l’amministratore, lo stesso è responsabile della violazione, mentre il condominio lo è a titolo solidale. Scendendo quindi nello specifico, l'articolo 22 pone a carico di "chiunque" apra o mantenga in esercizio un passo carrabile di richiedere l'autorizzazione.
Nel condominio, pur costituito
da più di 4 comproprietari pare non esistere un amministratore,
né risulta uno specifico obbligo in capo ad alcuno dei
condomini. Sotto questo aspetto, a fronte di una condotta omissiva posta in essere da ciascun condomino, corrisponde una sanzione che va a punire il singolo comportamento antigiuridico, costituito, appunto, dall’omessa richiesta dell'autorizzazione, né vale richiamarsi al principio della solidarietà, che è istituto con finalità diverse rispetto a quelle previste dall’articolo 5 della L. 689/81. In buona sostanza, il condominio così costituito è equiparabile ad una società di fatto, nella quale la responsabilità per la condotta omissiva, cade su ogni singolo socio. “In una società di fatto l'amministrazione, salvo patto contrario, spetta a ogni socio in maniera disgiunta. Per quanto sopra, in difetto di accordi contrari, ciascun socio, in caso di omissione, è assoggettabile alla prevista sanzione amministrativa pecuniaria (nel caso, trattasi di versamento dei contributi previdenziali) . Sez. Lav., sent. n. 2037 del 23-02-1995, Rosati c. I.N.P.S (rv 490654).
Giuseppe Carmagnini
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