Mi è stato inviato, dal comune di Comabbio (va), per passaggio con semaforo rosso. Mi sono recato presso l'ufficio della polizia municipale per il riconoscimento e per visionare le foto. Nella prima foto la targa è visibile, nella seconda risulta illeggibile a causa della distanza; anche ingrandendo si ottiene solo la sgranatura della foto digitale. Faccio presento che in quel momento non c'era nessun vigile presente e l'addetta dichiarava di essere li solo per dare informazioni. A questo punto ho chiesto di visionare i negativi originali fatti dall'apparecchio (traffiphot iii sr) o in mancanza di questo la foto digitale certificata da firma elettronica. Mi è stata fatta compilare una domanda per ottenere la documentazione richiesta ed sono in attesa di riceverla. Non mi sembra una prassi corretta quella far mancare la presenza di un vigile per valutare da documentazione fotografica, ne di non mostrare gli originali. Devo fare ricorso al giudice di pace per poter visionare la documentazione originale della mia infrazione? Che io sappia le pubbliche amministrazioni sono tenute, per legge (dpr 28 dicembre 2000, n. 445), ad utilizzare, nei rapporti con altre amministrazioni o con privati, la documentazione originale o documenti informatici digitali (copie degli originali) con firma elettronica. Come mai questo non succede mai negli uffici delle polizie locali?

Per ottenere la documentazione originale, o delle copie certificate conformi, è sufficiente rivolgersi all'ufficio che cura le relazioni con il pubblico dell'amministrazione che ha proceduto all'accertamento della violazione. Eventuali eccezioni in merito alla documentazione potranno poi essere sollevate in sede di ricorso al prefetto o al giudice di pace.

Luca Tassoni