In data 7 maggio 2005 sarei stato sorpreso, alle ore 17.58, da due agenti della p.m. Di roma Mentre oltrepassavo un incrocio con semaforo indicante la luce rossa. Premesso che ritengo che nessuno possa considerarsi un automobilista Modello (tutti possiamo almeno sbagliare) io mai e poi mai passerei con il Rosso. Comunque, in quel giorno ed a quell'ora io mi trovavo nella mia città, Latina, impegnato in una riunione di lavoro con il mio capo ed altra gente e La mia auto era ben posteggiata sotto l'ufficio. Ancora, il verbale riporta la seguente dicitura: "motivo mancata Contestazione: attraversamento di un incrocio con luce rossa". Ora, se è vero che il c.d.s. All'art. 201 c. 2 stabilisce quali sono i Casi in cui si può non contestare immediatamente ed è altrettanto vero che L'art. 384 del regolamento di attuazione del c.d.s. Cita che le fattispecie Indicate sono a titolo "esemplificativo", si può sapere qual'è la ragione Per cui non hanno fermato il trasgressore o comunque perchè non viene Indicata, anche sommariamente (come dice la cassazione), la circostanza "reale" per cui non è stato possibile fermare il trasgressore? In ultimo, sul verbale viene riportata, come indicazione del tipo di Veicolo, la dicitura inserita dalla casa costruttrice sulla carta di Circolazione all'atto dell'omologazione (ovvero: fiat auto spa); la mia auto Proviene dal citato gruppo automobilistico ma è un'alfa 156 s.w. Questo mi Fa legittimamente pensare che gli agenti abbiano annotato un numero di targa E successivamente abbiano proceduto ad una visura presso il pra per Associare la targa ad un veicolo specifico.

Come lei giustamente rileva tutti possono sbagliare e non è detto che gli agenti siano diversi dalle altre persone che circolano sulla strada. Detto questo lei potrà provare la presenza della sua auto in altro luogo in sede di ricorso, anche tramite testimonianze. Il fatto che sia stata riportata la casa costruttrice genericamente e non anche il modello o il colore del veicolo potrà agevolare la sua difesa basata sull'errore di lettura della targa. Per quanto riguarda il motivo di mancata contestazione della violazione questo fa riferimento all'articolo 201, comma 1 bis, ricorrendo il quale la contestazione non è necessaria. L'articolo 384 del regolamento è rimasto in vigore, ma in pratica è integrato dalla nuova formulazione dell'articolo 201 e disapplicato per quanto in contrasto.

Giuseppe Carmagnini