In data 15/10/2004 mi è stata contestata a mezzo accertamento di violazione (verbale) la violazione dell'art. 146 del cds, ovvero passaggio con semaforo rosso rilevato con photored ma, non contestato immediatamente dai vigili accertatori ai sensi dell'art 201 c.l cds e art 384/b dpr 495/92. Vorrei sapere se sia possibile presentare ricorso a tale violazione in riferimento alla circolare 300 del 08/04/2003 del ministero degli interni nella quale viene specificato che soltanto le violazioni degli art. 142 e 148 possono non essere contestate immediatamente al trasgressore.


Buongiorno,vi chiedo se possibile di darmi sostegno e cosa fare in merito ad una contravvenzione che mi è stata contestata il giorno sabato 24/01/2004 ore 16,17. Vi elenco quanto scritto nel verbale,che testualmente dice: VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (Art. 201 del D.L.vo 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni) "N.registro verbali:2345/2004 N. verbale 428 Data 11/03/2004 In data 24/01/2004 alle ore 16:17 nel comune di Cittadella,il conducente del veicolo AUTOVEICOLO marca BMW targa CG788ER il località VIA ZUCCA/VIA COPERNICO Ha commesso infrazione violando gli articoli sotto riportati: D.L. vo 285/92 Art.146 comma 3 Alla guida del predetto veicolo proseguiva la marcia in corrispondenza dell'incrocio semaforizzato tra Via N.Copernico(SR53) e Via Zucca(SP69),nonostante la lanterna proietasse luce rossa nella propria direzione di marcia(direzione Vicenza/Treviso). Violazione accertata a mezzo dispositivo automatico con rilevazione fotografica denominato: TRAFFIPHOT III G omologato con Decreto Prot. nr.3740 del 03.07.2000 del Min.dei LL.PP.. N.B. A prova della violazione contestata esiste la relativa documentazione fotografica la cui visione sarà consentita agli interessati esclusivamente presso l'ufficio contravvenzioni del Comando.(sanzione min/max Euro 137,55 /550,20- sanzione in misura ridotta Euro 137,55); La sopracitata violazione comporta la decurtazione di n.6 punti dalla patente ai sensi dell'art. 126-bis C.d.S.. Sanzione accessioria SOSPENSIONE DELLA PATENTE ALLA 2° VIOLAZIONE IN UN BIENNIO. Contestazione omessa per Modalità i contestazione:Contestazione immediata non effettuata in quanto la violazione è stata accertata a mezzo dispositivi automatici fissi di cui all'art. 201/1-bis e 1/ter del Codice della Strada. L'importo totale del bollettino postale che mi è arrivato è di Euro 147,55 perchè oltre ai 137,55 di sanzione vi sono Euro 5,60 di spese postali ed Euro 4,40 i spese amministrative da pagare entro 60 giorni dalla notifica. La notifica mi è arrivata il giorno 09/04/2004. Ho presentato ricorso al Giudice di Pace di Cittadell(PD) in data 29 Maggio 2004(entro i 60gg.dalla notifica),facendo notare che il dispositivo automatico che era stato usato per immortalare la mia auto in data 24 Gennaio 2004 non era omologato per funzionare in modalità singola e del tutto automatica. Infatti in data 25 Giugno 2004 il Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici territoriali del Governo Area III -Sistema Sanzionatorio Amministrativo ha comunicato ai Prefetti che le contravvenzioni elevate prima del 18 Marzo 2004(giorno di omologazione da parte del ministero di tali apparecchiature per funzionare in modalità singola ed automatica senza la presenza dell'agente di polizia accertatore) ed impugnate dagli interessati siano da annullare. Ho l'udienza dal Giudice di Pace il 21 Luglio 2004 alle ore 9. Volevo chiedere se secondo voi ho possibilità di vincere il ricorso e se mi verrà eventualmente annulla la pena pecuniaria e quella accessoria(decurtazione 6 punti dalla patente) Mi sapete dare una risposta certa a riguardo? Allego la Circolare del Ministero dell'Interno. Grazie Cordiali Saluti

Questo che segue e’ il nuovo decreto di omologazione dell’apparecchio utilizzato nel suo caso. Il decreto dirigenziale ha ritenuto che lo strumento e’ idoneo a funzionare anche senza la presenza dell’accertatore, confermando il precedente decreto. Ha però stabilito che detto apparecchio deve essere revisionato periodicamente. Quindi, le possibilità di vincere il ricorso vi sono se il giudice terrà conto del dato formale e cioè che alla data dell’accertamento non vi era specifica approvazione in base alle modifiche dell’articolo 201, ovvero se l’apparecchio non fosse stato revisionato. Se invece il giudice sarà più propenso al dato sostanziale e cioè che l’approvazione e’ stata in pratica confermata, potrà respingere il ricorso. Non è mai possibile prevedere i risultati di un ricorso, nemmeno se appaiono scontati. Penso le sarà utile puntare sulla revisione.

 

Decreto Dirigenziale n. 1132 - 18.03.2004

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza  del Trasporto Terrestre  

Prot. n° 1132

VISTO il D.D. n.3740,in data 3 luglio 2000, con il quale è stato approvato il documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo denominato “Traffiphot III G”, della ditta Lindblad & Piana s.r.l., con sede in Via Mugello,70-Roma; 

VISTO l’art.201 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992,n.285, Nuovo Codice della Strada, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003,n.151,convertito con legge 1° agosto 2003,n.214, che regolamenta le modalità di notifica delle violazioni;

VISTI in particolare il comma 1 bis del citato art.201, che elenca i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione,e tra questi l’attraversamento di una intersezione con il semaforo indicante la luce rossa; e il comma 1 ter che prevede che per tale circostanza non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell’adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici  ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo  per la rilevazione di infrazioni al semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

CONSIDERATO che le condizioni evidenziate nel citato voto sono le seguenti:

l’apparecchiatura deve essere installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile,oltre alla panoramica dell’intersezione controllata,la lanterna semaforica che regola l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l’intersezione; devono essere scattati,per ogni infrazione,almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione controllata; l’istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere  individuato in funzione della velocità del veicolo all’atto del passaggio sui rilevatori o fissando,in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione,l’intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrimpressione almeno la località dell’infrazione,la data e l’ora;  è necessario inoltre che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall’inizio della fase di  rosso oppure l’apparecchiatura deve essere predisposta per l’entrata in funzione  dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso;

CONSIDERATO che  la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , con il voto n.21/2004, ha espresso parere che il dispositivo  denominato “Traffiphot III G” risulta pienamente coerente con le  condizioni indicate, per cui lo si ritiene idoneo al funzionamento senza la presenza degli organi di polizia;

DECRETA

Art.1.  E’ confermata l’approvazione del documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo denominato “Traffiphot III G”, della ditta Lindblad & Piana s.r.l., con sede in Via Mugello,70 - Roma.

Art.2. Il dispositivo denominato “Traffiphot III G” può essere utilizzato,senza necessità di adattamenti o modifiche,  sia in ausilio all’operatore di polizia,sia in modalità automatica  senza la presenza dell’organo di polizia per l’accertamento della infrazione di attraversamento di una intersezione con il semaforo indicante la luce rossa.

Art.3. Le Amministrazioni che utilizzano documentatori fotografici di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell’apparecchiatura ,con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità dei dispositivi stessi.La documentazione corrispondente dovrà essere  tenuta agli atti per  almeno cinque anni.

Roma, 18 marzo 2004

Il DIRETTORE GENERALE

(Ing. Sergio Dondolini )

 


 

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