Ho assistito alla seguente scena: un automobilista si ferma in corrispondenza dell'attraversamento pedonale per consentire il transito di alcuni pedoni; l'automobilista riprende la marcia dopo aver consentito l'attraversamento, mentre altri pedoni sulla sua destra, ma a ben 4 metri di distanza (senza alcuna possibilità di collisione o incidente), si accingono a occupare l'attraversamento pedonale; a questo punto un vigile che si trovava nelle circostanze prende il blocchetto e eleva una contravvenzione a norma del comma 1 dell'art. 191 cds. secondo me il vigile ha operato al di fuori del dispositivo del cds che impone esclusivamente l'obbligo della precedenza, rallentando o fermandosi, ma non l'obbligo assoluto di fermarsi allorché un pedone occupi un attraversamento pedonale. Se l'interpretazione del vigile citato fosse corretta a Roma sarebbe praticamente impossibile circolare a causa del continuo e cadenzato transito di pedoni sugli attraversamenti pedonali (basterebbe un piede poggiato ai margini di un attraversamento per impedire la marcia del veicolo che si trovasse in prossimità dell'attraversamento stesso!). Confido in una vostra risposta anche per fornirmi qualche mite consiglio sul comportamento da tenere nei casi simili a quello descritto. Grazie.

A mente dell'articolo 191 il conducente di un veicolo deve accordare la precedenza ai pedoni che transitano sull'attraversamento pedonale, rallentando e fermandosi se necessario. Inoltre, ai sensi dell'articolo 141, comma 4, il conducente deve moderare particolarmente la velocità in prossimità degli attraversamenti pedonali. A detta di chi scrive il dettato dell'articolo 191 deve essere letto alla luce dei principi che regolano la precedenza in generale (a destra o per disposto della segnaletica). In tal senso giova ricordare che seppure in presenza di situazioni in cui è imposta la precedenza, il veicolo sfavorito può passare quando il veicolo che sta sopraggiungendo è a distanza tale che la manovra di immissione non crea alcun intralcio a colui che circola sulla strada che gode del privilegio. Questo principio viene comunemente detto "precedenza di fatto" che si contrappone alla "precedenza di diritto". La precedenza di fatto è quella di cui può godere il veicolo che sarebbe gravato dalla precedenza di diritto e sussiste quando l'immissione non crei alcuna turbativa alla circolazione del veicolo che sta sopraggiungendo. E' ritenuta insussistente la precedenza di fatto (e quindi l'immissione costituisce una violazione) non solo quando avvenga una collisione, ma anche quando il veicolo favorito sia costretto a manovre di emergenza o anche solo a un rallentamento. Quindi, nel caso da Lei rappresentato, il conducente del veicolo poteva godere di una precedenza di fatto se il suo passaggio sull'attraversamento non creò una turbativa nella circolazione dei pedoni, che, servendosi della segnaletica orizzontale (zebratura) si accingevano ad impegnare la carreggiata. Diversamente, anche solo qualora fossero stati costretti a desistere o rallentare la loro marcia, correttamente l'agente avrebbe dovuto applicare l'articolo 191 e, se del caso in relazione alla velocità, anche l'articolo 141. Non essendo presente lascio a Lei la più corretta valutazione del caso concreto, ribadendo i principi sopra enunciati.

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