Ill.mo Vigile Amico, ho ricevuto una contravvenzione per la violazione dell'art. 158 c.2 l.D del Codice della Strada. Ho, infatti, parcheggiato la mia autovettura su una zona riservata alla fermata degli autobus. Tuttavia non me ne sono avveduta, in quanto era una giornata assai piovosa e la segnaletica era sbiadita per usura. A ciò deve aggiungersi che la lunghezza della segnaletica orizzontale supera di gran lunga la previsione del Regolamento, posto che raggiunge in tutta la sua interezza i 50 m, ed inoltre si interrompe nella parte finale per consentire la segnalazione di un passaggio pedonale, per poi riprendere per altri 4 m. circa! Vorrei quindi sapere se ho validi motivi per adire davanti il Giudice di Pace competente, e quali riferimenti normativi o giurisprudenziale posso indicare. Grazie per l'utilissimo servizio prestato. Dada

Indubbiamente nella località da te citata, l’ente proprietario della strada comunale ha inteso osservare, forse esagerando, quanto prescritto dalla figura II 447 relaz. art. 151 del D.P.R. 495/1992 che illustra la delimitazione della fermata dei veicoli di trasporto pubblico collettivo di linea. Detto articolo dice che le strisce devono essere longitudinali gialle discontinue poste ad una distanza minima dal marciapiede di m. 2,70 e la larghezza delle stesse deve essere di cm. 12. La zona di fermata deve essere divisa in tre parti. La prima e l’ultima di lunghezza pari a 12 m. cadauna, necessarie per l’effettuazione delle manovre di accostamento e di reinserimento nel flusso del traffico da parte del veicolo; la zona centrale deve avere una lunghezza minima pari alla lunghezza, maggiorata di 2 m., del veicolo più lungo che effettua la fermata. La prima e l’ultima parte possono essere evidenziate mediante tracciamento di una striscia gialla a zig-zag. Però noi non siamo a conoscenza di eventuali necessità di traffico o di caratteristiche particolari del luogo che abbiano indotto l’ente ad istituire tale disciplina viaria, per cui, sarebbe opportuno attingere notizie nel merito presso detto ufficio, prima di intraprendere la via del ricorso.

 

 

 








 


 

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