Salve, per quanto riguarda la segnaletica orizzontale e verticale di un parcheggio di pertinenza di un supermercato, quindi un'area privata di uso pubblico, l'art. 38, comma 10, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) dice che il campo dell'applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all'uso pubblico. E’ possibile utilizzare solo segnaletica orizzontale in corrispondenza delle varie intersezioni delle corsie interne al parcheggio? Oppure i proprietari nel costruirlo erano obbligati a seguire il nuovo C.d.S., posizionando in ogni caso anche dei segnali verticali di dare la precedenza? Grazie, Leonardo.

E noi aggiungiamo, a quanto tu affermi, che l’art. 75 del D.P.R. n. 495/1992 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada) prevede che il campo di applicazione delle norme relative ai segnali stradali si estende alle strade pubbliche e alle strade comprese nell’area dei porti, degli aeroporti, degli autoporti, delle università, degli ospedali, dei cimiteri, dei mercati, delle caserme e dei campi militari, nonché di altre aree demaniali aperte al pubblico transito. I segnali sono obbligatori anche sulle strade ed aree aperte ad uso pubblico, quali strade private, aree degli stabilimenti e delle fabbriche, dei condomini, parchi autorizzati o lottizzazioni e devono essere conformi a quelli stabiliti dalle norme del precitato D.P.R. 495/1992. Per quanto sopra, si evince che il proprietario dell’area, se rientra fra quelle elencate, deve rispettare le norme dettate in materia di applicazione della segnaletica orizzontale e verticale.

 

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