L'articolo 171, commi 1 e 2, prevede, appunto per la mancanza del casco da parte del conducente, la sanzione da euro 68,00 a euro 275,00 ma senza poter accedere al pagamento in misura ridotta in forza del fatto che è prevista la confisca, per cui sarà il Prefetto che poi Le indicherà, tramite la notifica dell'ingiunzione, l'importo da pagare. E' prevista anche la decurtazione di 5 punti dalla Sua patente di guida. Quanto al veicolo, l'articolo 171, commi 1 e 2, prevede il sequestro, finalizzato alla confisca, cioè Lei non potrà più ottenere il Suo veicolo che diventa proprietà dello Stato e dovrà anche pagare le spese per la rimozione e il deposito presso una ditta convenzionata. Dopo trenta giorni di custodia Lei può chiedere di custodire personalmente il veicolo, se h un luogo adatto per la custodia, per limitare le spese ma la confisca avverrà ugualmente. Se, come dice Lei, i Carabinieri hanno applicato il fermo, hanno sicuramente sbagliato e lo dimostra il fatto che non hanno quantificato il tempo mentre caratteristica del fermo è proprio il tempo (trenta, sessanta, novanta giorni ecc.). Quanto al fatto che la norma sia in discussione non è dato sapere se e quando verrà cambiata e cosa succederà per gli atti già compiuti e non ancora definiti. Quanto a suggerirLe un rimedio il ricorso è percorribile ma il finale non è prevedibile. Secondo la mia teoria, supportata anche da circolare del Ministero dell'Interno, una volta presentato ricorso il Comando procedente non può più modificare il verbale e quindi il ricorso sarebbe vincente, secondo altra teoria, seguita da autorevole dottrina, il verbale è sempre perfezionabile (se non sono scaduti i termini di 150 giorni per la notifica) e quindi, i Carabinieri, letto il Suo ricorso potrebbero notificarLe il verbale relativo al sequestro. Certo tentar non nuoce e in caso negativo ci sarebbe comunque la confisca del veicolo.
Franco Simoncini