Gentili curatori, vorrei capire, se esiste, la differenza tra il sequestro amministrativo (art.213) ed il fermo amministrativo (art. 214), in relazione alla violazione dell'art.171, ovvero la guida senza casco. Mi spiego meglio...mi è stata contestata dai carabinieri la guida senza casco, e mi è stata elevata una multa (non quantificata in danaro) e con separato provvedimento, il fermo amministrativo (non quantificato in giorni), più l'affidamento del mezzo ad una ditta convenzionata. Nel provvedimento di fermo non si parla di confisca. Io mi sono documentato su internet e mi sembra che dopo la riforma avrebbero dovuto farmi il sequestro finalizzato alla confisca e non potevano farmi un "semplice" fermo! È così? Ho capito bene?secondo voi mi conviene impugnare la multa dal gdp?so anche che stanno per modificare la legge,,,il mio motociclo è nuovissimo e costa 6000 euro non vorrei perderlo...che fare? Grazie

L'articolo 171, commi 1 e 2, prevede, appunto per la mancanza del casco da parte del conducente, la sanzione da euro 68,00 a euro 275,00 ma senza poter accedere al pagamento in misura ridotta in forza del fatto che è prevista la confisca, per cui sarà il Prefetto che poi Le indicherà, tramite la notifica dell'ingiunzione, l'importo da pagare. E' prevista anche la decurtazione di 5 punti dalla Sua patente di guida. Quanto al veicolo, l'articolo 171, commi 1 e 2, prevede il sequestro, finalizzato alla confisca, cioè Lei non potrà più ottenere il Suo veicolo che diventa proprietà dello Stato e dovrà anche pagare le spese per la rimozione e il deposito presso una ditta convenzionata. Dopo trenta giorni di custodia Lei può chiedere di custodire personalmente il veicolo, se h un luogo adatto per la custodia, per limitare le spese ma la confisca avverrà ugualmente. Se, come dice Lei, i Carabinieri hanno applicato il fermo, hanno sicuramente sbagliato e lo dimostra il fatto che non hanno quantificato il tempo mentre caratteristica del fermo è proprio il tempo (trenta, sessanta, novanta giorni ecc.). Quanto al fatto che la norma sia in discussione non è dato sapere se e quando verrà cambiata e cosa succederà per gli atti già compiuti e non ancora definiti. Quanto a suggerirLe un rimedio il ricorso è percorribile ma il finale non è prevedibile. Secondo la mia teoria, supportata anche da circolare del Ministero dell'Interno, una volta presentato ricorso il Comando procedente non può più modificare il verbale e quindi il ricorso sarebbe vincente, secondo altra teoria, seguita da autorevole dottrina, il verbale è sempre perfezionabile (se non sono scaduti i termini di 150 giorni per la notifica) e quindi, i Carabinieri, letto il Suo ricorso potrebbero notificarLe il verbale relativo al sequestro. Certo tentar non nuoce e in caso negativo ci sarebbe comunque la confisca del veicolo.

Franco Simoncini