Pagamento rateale. A chi spetta Gestirne il pagamento? Ente accertatore, prefettura o giudice di pace ? Mi Spiego meglio...io cittadino sulla base della legge nr. 689 art. 26 chiedo Per,"posizione economica disagiata", di voler oblare una contravvenzione Tramite pagamento rateale. A chi devo porre tale richiesta? Che documenti Dovrò esibire? Come verranno calcolate le rate? E infine che succede se Ritardo il pagamento di una rata. Ultimo quesito...sequestro del veicolo...quando mi viene restituito, a Fine pagamento? Ringraziando anticipatamente.

Dipende chi ha effettuato l'accertamento della violazione. Per la Polizia Municipale il ruolo e la relativa rateizzazione viene gestita dallo stesso organo accertatore (salvo diversa organizzazione interna, ma comunque facente riferimento al comune); diversamente per la Provinciale alla provincia o per Carabinieri, Polizia, etc., spettando i proventi allo Stato deve rivolgersi direttamente alla Prefettura. Per quanto riguarda i documenti richiesti per provare la posizione disagiata si deve rivolgere all'ente creditore, in quanto spesso si fa riferimento a regolamenti locali. Le rate sono calcolate sempre secondo il regolamento, nei limiti di legge, con riferimento alla somma dovuta. Se non paga una rata si procede coattivamente per l'intero. Quanto al sequestro, qualora sia stato applicato per aver circolato senza copertura assicurativa, la confisca (definitiva alienazione del veicolo a favore dello Stato) potrà essere evitata pagando la sanzione e almeno sei mesi di assicurazione; nel suo caso, avendo chiesto la rateizzazione, il veicolo verrà dissequestrato e non vi sarà confisca al pagamento dell'ultima rata e dimostrando la copertura assicurativa per almeno sei mesi; nel frattempo lei può chiedere l'affidamento in custodia del veicolo sotto sequestro, risparmiando le spese (se non gli è già stato affidato). Quindi, è escluso che il pagamento di una o più rate della sanzione possa consentire il dissequestro del veicolo, che può avvenire nei soli casi espressamente previsti dall’articolo 193. Lo stesso Ministero dell’interno si è espresso in tal senso (circolare Prot. n. M/6326/50 dell’8 febbraio 2000), anche se, a detta di chi scrive, il pagamento rateale e il dissequestro, alla luce del quadro complessivo delle disposizioni ministeriali, rimangono due istituti difficilmente compatibili, laddove il Ministero ha altresì precisato che la rateizzazione non può che avvenire sulla somma divenuta titolo esecutivo, mentre il dissequestro potrà avvenire (ai sensi dell’articolo 193) a seguito del pagamento in misura ridotta e alla riattivazione della copertura assicurativa per almeno 6 mesi. Per le altre violazioni, in genere, il sequestro si conclude con la confisca e quindi il veicolo non viene restituito se non per il momentaneo affidamento in custodia sino alla definitiva confisca. Per meglio orientarsi le allego una mia risposata a un quesito per "addetti ai lavori" tratta dal sito di cui sono autore per Maggioli editore, "vigilare sulla strada". La questione non è semplice, in quanto la prassi pare non concordare sulla possibilità di rateizzazione del ruolo inerente le sanzioni amministrative, mentre la dottrina e poi la pratica hanno ritenuto ammissibile tale agevolazione. Cerchiamo quindi di illustrare brevemente i principi delle due posizioni. L'articolo 18 del D.Lvo n.46/99 prevede che le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del DPR n. 602/73 si applicano (tra cui la dilazione del pagamento), nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo, salvo quanto previsto nei successivi articoli, laddove l'articolo 26 ammette la rateazione delle somme iscritte a ruolo per le entrate tributarie diverse da quelle dello Stato e per quelle non tributarie (quindi anche quelle derivanti dalle sanzioni), in conformita' delle singole disposizioni che le regolano (si tenga presente questo aspetto). L'articolo 19 del DPR n. 602/73 (Dilazione del pagamento), come sostituito dal Dlvo 46/99, ammette la possibiltà che l'ufficio, su istanza, conceda, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del soggetto istante, la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili, ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva; la richiesta di rateazione deve essere presentata perciò prima del termine utile per il pagamento della cartella esattoriale; se presentata dopo tale scadenza occorrerà verificare presso l'ente esattore che non siano ancora iniziate le procedure esecutive e in tal caso non sarà possibile accogliere la richiesta; il Ministero precisa che il momento di inizio della procedura esecutiva si deve intendere quello in cui viene effettuato il primo atto esecutivo e che tale non si considera l'avviso di mora al quale va attribuita la natura di atto introduttivo dell'esecuzione (in tal senso, Circ. Min. delle finanze n.184 E del 6 settembre 1999). Le rate mensili nelle quali il pagamento é stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto é immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; il carico non può più essere rateizzato. Gli interessi sulle somme dovute saranno calcolati nella misura del 4% annuo, così come disposto dall'art. 9 del D. L.vo 46/99 e successive modifiche. Con riferimento alla decorrenza degli interessi questi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento della cartella se l'istanza è stata presentata prima di tale data, ovvero dalla data di presentazione dell'istanza se questa è stata presentata dopo la data di scadenza del termine per effettuare il pagamento della cartella; in quest'ultima ipotesi tra la data di scadenza del termine e quella di presentazione dell'istanza il debitore si troverà in mora e sarà pertanto soggetto agli interessi di cui all'articolo 30 del succitato DPR (conforme Circ. Min. delle finanze n.184 E del 6 settembre 1999). Quanto sopra è stato poi confermato dalla circolare n. 15 E del 26 gennaio 2000 dello stesso Ministero, dove si è precisato, tra l'altro, che nei provvedimenti di dilazione devono essere evidenziate la data di presentazione dell'istanza e quella di decorrenza del pagamento rateale; deve essere esposto un piano di rateazione da cui risulti sia l'importo totale di ciascuna rata che la suddivisione della stessa in quota-capitale e quota-interessi; va specificato, nelle premesse, che gli accertamenti effettuati tramite il concessionario (cfr. circolare n. 184/E) hanno consentito di appurare che, prima della presentazione dell'istanza, non era stata iniziata l'azione esecutiva. Inoltre, nella stessa circolare è stato precisato che la situazione di "temporanea obiettiva difficolta'", alla cui esistenza è subordinato l'accoglimento della richiesta di rateazione - e' quella in cui si trova il contribuente che e' nell'impossibilita' di pagare il debito iscritto a ruolo in unica soluzione e, tuttavia, e' in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali. La sussistenza di tale situazione dovra', comunque, essere dimostrata dal debitore, anche al fine di consentire all'ufficio, attraverso l'esame della documentazione prodotta, di effettuare la predetta valutazione di congruita' nella determinazione del numero di rate da accordare. In proposito, e' evidente che tale numero, comunque da contenere entro il limite massimo di sessanta (cfr. art. 19, comma 1, DPR n. 602), dovra' essere fissato in funzione dell'importo che il debitore puo' versare mensilmente, in relazione alle sue condizioni patrimoniali. In ogni caso, il debitore che lasci inutilmente decorrere sessanta giorni dalla data di notifica della cartella e' tenuto a corrispondere gli interessi di mora a partire da tale data (cfr. nuovo art. 30 del DPR n. 602/1973); ne consegue che, a fronte dell'emissione del provvedimento agevolativo, lo stesso debitore deve versare in unica soluzione gli interessi di mora eventualmente maturati fino alla data di presentazione dell'istanza di rateazione, oltre che, se ne ricorrono le condizioni, la parte a suo carico dei compensi spettanti al concessionario. Pertanto, il decreto di rateazione dovra'indicare chiaramente che, unitamente alla prima rata, il contribuente e' tenuto a pagare, se maturati, tanto gli interessi di mora quanto il compenso a suo carico spettante al concessionario. Secondo l'art. 19, comma 1, del DPR n. 602/1973, il debitore puo' chiedere, in alternativa alla dilazione fino a sessanta rate, la sospensione della riscossione per dodici mesi e la successiva ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate. Tra le valutazioni rimesse all'apprezzamento del singolo ufficio vi e', quindi, anche quella concernente l'opportunita' di accogliere l'eventuale richiesta di sospensione annuale. A questo proposito, si precisa che la sospensione della riscossione puo' essere accordata soltanto in ipotesi eccezionali, nelle quali la situazione di obiettiva difficolta' sia tale (a causa, ad esempio, della necessita' di portare a termine altri pagamenti o di una rilevante esposizione debitoria) da non permettere al debitore neppure di sopportare, per un periodo di un anno, il pagamento rateale. Cio', fermo restando, naturalmente, che la situazione di difficolta' non deve essere cosi' grave da comportare, anche per l'avvenire, l'impossibilita' di assolvere, pur se ratealmente, il debito iscritto a ruolo; in tal caso, infatti, come si e' detto, non puo' essere accordata alcuna agevolazione. E', inoltre, opportuno ricordare che, per il periodo per il quale beneficia della sospensione, il debitore deve corrispondere gli stessi interessi dovuti per la rateazione (cfr. art. 21, comma 1, del DPR n. 602/1973, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 46/1999); tali interessi saranno addebitati al debitore nella prima delle rate del piano di dilazione. Di contro, sempre il Ministero delle finanze con Risoluzione del 28/07/2000 n. 122 riguardo alla rateazione delle cartelle di pagamento relative a ruoli emessi dalle Prefetture ha ritenuto non applicabile la disciplina dettata dal DPR n. 602 del 1973 poiché l'art. 18 del D.lgs. n. 46 del 1999, da un lato, stabilisce che le disposizioni di cui al capo II del titolo I - nel quale sono contenuti gli artt. 19 e 21 del DPR n. 602/1973, relativi alle dilazioni si applicano non solo alle imposte sui redditi, ma anche alle altre entrate da riscuotere mediante ruolo, ma, dall'altro, chiarisce che tale estensione opera nei limiti di "quanto previsto dagli articoli seguenti". Seguendo questo assunto, il successivo art. 26, comma 1, dello stesso D.lgs. n.46/1999, dispone che "per le entrate tributarie diverse da quelle dello Stato e per quelle non tributarie la rateazione delle somme iscritte a ruolo è concessa in conformita' delle singole disposizioni che le regolano" (e questo è il punto sui cui si discute e che la dottrina interpreta in modo diverso). Pertanto, conclude il Ministero delle finanze, il pagamento dilazionato dei crediti iscritti a ruolo dalle Prefetture, che non hanno natura tributaria, è regolato non dagli artt. 19 e 21 del D.lgs. n. 46/1999, applicabili esclusivamente alle entrate tributarie dello Stato, bensi' dalle "specifiche disposizioni normative o amministrative" (e anche qui si interpreta diversamente) che le riguardano, in relazione alle quali si invita il Ministero dell'Interno, competente in materia e che legge per conoscenza, a fornire direttamente alle Prefetture i necessari chiarimenti. Sulla scorta di queste indicazioni, il Ministero dell'Interno il 12 settembre 2000 ha emesso il parere Prot. M/2413/13 ed ha ritenuto la disciplina dettata dalla legge n. 689/81 speciale rispetto a quella del D.P.R. 602/73. Ripetendo i principi del Ministero delle finanze ha argomentato " Infatti, se è vero che l'art. 18 del decreto legislativo 46/99 stabilisce che le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del D.P.R. 602/73 (e quindi anche quelle di cui all'art. 19 concernente la dilazione del pagamento) si applicano pure alle entrate riscosse mediante ruolo, è, tuttavia, da considerare che il successivo art. 26 puntualizza che per le entrate "non tributarie la rateazione delle somme iscritte a ruolo è concessa in conformità delle singole disposizioni che la regolano" (nel caso di specie - si ritiene - dell'art. 26 L. 689/81). Sulla base di tale ultima norma il pagamento in rate mensili ? si ripete - è ammesso solamente per la somma di cui il Prefetto ingiunge il pagamento con la relativa ordinanza, ovvero ? in via di applicazione analogica - soltanto per le sanzioni per le quali l'interessato abbia fondatamente richiesto l'applicazione del beneficio prima che il verbale di accertamento abbia acquisito efficacia di titolo esecutivo." Quindi, dopo questo quadro esaustivo si deve notare essenzialmente che per le entrate non tributarie la rateazione delle somme iscritte a ruolo è concessa in conformita' delle singole disposizioni che le regolano; ora, il richiamato articolo 26 della L. n. 689/81 in verità non regola la rateazione del ruolo, ma riguarda la dilazione da richiedere prima che il verbale diventi titolo esecutivo (come conferma lo stesso Ministero dell'interno con la sopra riportata circolare). Il riferimento alle singole disposizioni che regolano la rateazione (disposizioni in senso generico), va interpretato correttamente come ha fatto Ministero delle finanze nella circolare del 2000 il quale ha inteso con tale termine le "specifiche disposizioni normative o amministrative". Pare allora possibile, in assenza di altre norme primarie che regolino la rateazione del ruolo, far riferimento al DPR 602/73 adottando un regolamento che, tenendo conto dei principi generali enunciati dalla norma primaria, ne specifichi le condizioni di applicabilità, definendo le modalità di richiesta e di concessione individuando i parametri oggettivi e soggettivi per applicare la rateazione. Sulla base del regolamento, il dirigente, valutata la rispondenza dei requisiti dell'istante ai parametri fissati e tenuto conto delle particolari condizioni disagiate in relazione all'importo a ruolo, concederà con determina la rateazione, ovvero la negherà dandone adeguata motivazione nel provvedimento di diniego. È ovvio che le scelte sull'an e sul quantum spettano ad ogni singola amministrazione.

Giuseppe Carmagnini