Vorrei fare una domanda sui dissuasori di Sosta (legiferati dall'art. 180 del dpr 495/92). Vengo al dunque: il mio Vicino (imprenditore) ha posto in opera ai lati (ma sotto il marciapiede Quindi sul bordo della carreggiata) del suo cancello due dissuasori di sosta Di cemento di colore giallo per le sue operazioni commerciali (carico-scarico)! Oltre questi dissuasori si può parcheggiare. Mi chiedo: i Dissuasori in cemento sono previsti dal codice della strada? Non sono Pericolosi alla circolazione in quanto bassi e difficili da notare specie in Fase di parcheggio? In base al c.d.s. Dovrebbero avere caratteristiche Particolari? Esiste una disciplina esatta sulle caratteristiche e sui punti Ove collocarli? Io che li ho urtati (un paio di volte) posso farli togliere? A chi chiedere il rimborso dei danni? Sarei felice sapere qualche notizia in Merito. 

Semplicemente devono essere visibili, autorizzati dal Ministero dei lavori Pubblicie e posti in opera previa Ordinanza dell'Ente proprietario della strada. Se non vengono siffatte queste tre condizioni il dissuasore non é a norma per cui deve essere rimosso. 1. I dissuasori di sosta sono dispositivi stradali atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate. Essi possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva. 2. Tali dispositivi devono armonizzarsi con gli arredi stradali e assolvere anche a funzioni accessorie quali la delimitazione di zone pedonali, aree di parcheggio riservate, zone verdi, aiuole e spazi riservati per altri usi. 3. Nella funzione di arredo stradale i dissuasori sono di tipologie diverse tra le quali l'ente proprietario della strada può individuare quelle più confacenti alle singole specifiche necessità, alle tradizioni locali e all'ambiente urbano. 4. I dissuasori assumono forma di pali, paletti, colonne a blocchi, cordolature, cordoni ed anche cassonetti e fioriere ancorché integrati con altri sistemi di arredo. I dissuasori devono esercitare un'azione di reale impedimento al transito sia come altezza sul piano viabile sia come spaziamento tra un elemento e l'altro, se trattasi di componenti singoli disposti lungo un perimetro. 5. I dissuasori possono essere di qualunque materiale: calcestruzzo, ferro, ghisa, alluminio, legno o plastica a fiamma autoestinguente. Devono essere visibili e non devono, per forma od altre caratteristiche, creare pericolo ai pedoni e, in particolare, ai bambini. 6. I dissuasori di sosta devono essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada.

Massimo Ferrughelli