In effetti qualche dubbio nasce spontaneo.
L'art. 141 comma 3 dice:
" .. il
conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a
visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e
delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati
dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o
ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità
per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento
degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da
edifici. "
..ed il comma 6 dello stesso articolo:
" Il conducente non deve
circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o
pericolo per il normale flusso della circolazione".
Apparentemente ( a livello di lettura
) la violazione configuratasi é quella dall'art. 141 comma 3 e
sanzionata dal comma 8 ( 71.00 € e 5 punti di decurtazione )....
mentre se avessero applicato il comma 6
sanzionato dal comma 11 la sanzione sarebbe di 35.00 €. L'erroe del
comma dell'articolo non costituisce un vizio sulla base del quale
proporre ricorso
L' applicazione di questi commi di cui
all'art. 141 sono affidati all'esperta valutazione degli operatori
di polizia sulla base delle eventuali circostanze di fatto
Il verbale andrebbe redatto pero' in
modo piu' dettagliato elencando i motivi sulla base dei quali
necessita regolare la velocità per esempio presenza di scuola, in
una intersezione, in ore notturne...in situazione di scarsa
visibilità...
L'obbligo di ridurre la velocità inizia
ai sensi dell'art. 342 del regolamento di esecuzione del CDS dal
momento in cui sia possibile al conducente percpire un pericolo e
comunque in presenza di un segnale di pericolo.
Il ricorso lo puo' proporre sulla base
di quanto ha riportato ma tenga presente che dalla sanzione
applicata si puo' facilmente arrivare alla violazione commessa
seppur, ripeto, il verbale avrebbe dovuto contenere piu' elementi
circostanziati.
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Massimo Ferrughelli