Riguardo
al tuo quesito circa la compatibilita’ fra gli articoli 41 e 145 del D.Lgs.
30 aprile 1992 nr. 285 – Nuovo Codice della Strada, nel rispondere
affermativamente nel merito, riteniamo opportuno precisare che le due
infrazioni ai detti articoli di legge prevedono sanzioni di carattere
amministrativo e che entrambe, nel caso specifico da te prospettato, sono
esecutive di un medesimo disegno posto in essere in materia di circolazione
stradale.
Nella
tua e-mail dichiari che la prima contestazione si riferisce ad un passaggio
con il rosso (art. 41 lettera E – lanterne semaforiche per i veicoli di
trasporto pubblico -). Forse stavi transitando su una corsia riservata ai
mezzi pubblici il cui transito era regolamentato all’intersezione stradale
dall’impianto semaforico ? La
seconda contestazione si riferisce, invece all’art. 145 comma 2° ( omessa
precedenza a chi proviene da destra ).
Non
specifichi, purtroppo, quale e’ l’ammontare totale della sanzione che e’
scritta sul verbale di accertamento notificatoti.
In
base alla Legge 24 novembre 1981
nr. 689 – Modifiche al sistema penale – Depenalizzazione – art. 8 comma
1°, che qui di seguito fedelmente riportiamo ( salvo
che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un’azione od omissione
viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più
violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la
violazione più grave, aumentata sino al triplo ) nel caso in esame la
sanzione non doveva essere determinata dall’agente verbalizzante, bensì
dall’Organo Amministrativo preposto ( la Prefettura ) per le decisioni di
competenza specifica, proprio in relazione alla L. 689/81.
In
questo caso, il Prefetto avrebbe potuto stabilire che la sanzione prevista
poteva essere aumentata fino al triplo.
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