Dopo aver attentamente
analizzato quanto da te prospettato, noi non siamo dell’opinione che la Legge
ti dia torto a priori.
Se l’evento e’ accaduto come
lo hai descritto ed il secondo veicolo sopraggiungeva a velocità consistente,
come affermi, dobbiamo ricordarci che l’art. 145 – 1° comma – del D.lgt.
30 aprile 1992 nr. 285 – nuovo Codice della Strada – impone a tutti i
conducenti, nell’approssimarsi ad una intersezione, di usare la massima
prudenza al fine di evitare incidenti.
Prendiamo in esame la sentenza nr. 5671 del 05.05.2000 della Suprema Corte di Cassazione di cui riportiamo, succintamente, alcuni passi che si possono riferire alla stragrande maggioranza dei sinistri stradali :
“”””…… (omissis)…. come principio generale, in caso di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto di responsabilita’ di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall’art. 2054 del Codice Civile, essendo a tal fine necessario accertare, in pari tempo, che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente (Cass. 28.11.1994 nr. 10156; Cass. 22.02.1995 nr. 1953) …… (omissis) ….. conseguentemente, l’infrazione anche grave – come e’ l’inosservanza del diritto di precedenza – commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell’altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista il concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso ….. (omissis) ….. il diritto di precedenza non esonera il conducente, che ne fruisce, dall’obbligo di osservare le norme per la circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza …..””””
E qui’ sta il nocciolo della questione: l’accertamento concreto di responsabilità anche grave, come e’ ad esempio la mancata precedenza di uno dei conducenti, non basta da solo a sancire il superamento di colpa concorrente stabilito dall’art. 2054, comma 2, del Codice Civile “”””…. nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli …. “”””
Ovviamente il giudizio circa il grado di responsabilita’ del
verificarsi dell’incidente stradale spetta esclusivamente al Giudice di merito
che formera’ i propri convincimenti in dibattimento.
Comunque, ti consigliamo di contattare per iscritto il Comando di Polizia
Municipale del comune ove e’ ubicato l’incrocio in argomento, evidenziando
l’estrema pericolosita’ determinata dalla sosta consentita in corrispondenza
o in prossimita’ dell’intersezione stradale.
Sicuramente la situazione verra’ accuratamente vagliata e saranno
adottati gli opportuni accorgimenti tesi all’eliminazione della problematica.
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