Buongiorno. Recatomi la prima volta in un comune, ho parcheggiato per pochi minuti la mia autovettura senza avvedermi della zona disco. Al rientro trovavo sul parabrezza preavviso unitamente a bollettino di c/c. Non ho pagato in quanto tale preavviso non indicava i tempi d'estinzione . Ho atteso la notifica del verbale - pervenuto nei tempi previsti - da cui rilevo, rispetto al preavviso, le seguenti difformità 1) preavviso : il veicolo risultava parcheggiato in via verdi 2) verbale : il veicolo risultava parcheggiato in largo verdi - parcheggi alfa. Il comando di polizia locale, interpellato, dice che via o largo e'la stessa cosa ( tra l'altro, da informazioni assunte, pare che tali strade non esistano nella toponomastica locale ) la dichiarazione di notifica dell'atto riporta che lo stesso è stato spedito a mezzo posta il 3 settembre, quando dal cedolino d'affrancatura risulta inviato il successivo 4. In virtù di quanto esposto, ritenete impugnabile il verbale avanti al giudice di pace competente per territorio ? Grazie e saluti argo64

Questo servizio, sin da quando è nato, ben difficilmente si è permessa di entrare nello specifico delle problematiche evidenziate, fornendo un servizio di consulenza di carattere generale. Questo sia per un senso di correttezza nei confronti dell’eventuale personale operante, sia e soprattutto per una correttezza dovuta a coloro che inoltrano i quesiti, al fine di poter mettere comunque in condizione gli stessi di valutare da soli il proprio caso, ed agire di conseguenza. Venendo al caso prospettato, va innanzitutto detto che il preavviso di violazione (quello che si trova sul tergicristallo tanto per capirci) costituisce mero “atto di cortesia” nei confronti del trasgressore, per avvisarlo che lo stesso ha appunto commesso una violazione. Essendo appunto un atto di cortesia so che la definizione stride un po con i sentimenti che si hanno ricevendolo) non è un atto obbligatorio, tant’è che non è previsto da nessuna parte nel Codice della Strada. Cio’ detto appare pienamente legittimo l’operato dell’organo accertatore che, resosi conto di un errore, nella fase antecedente all’emanazione di un atto avente rilevanza giuridica, lo corregge. Diversa invece è la situazione nella quale l’organo accertatore corregge l’errore in fase successiva, ovvero a seguito di ricorso da parte del trasgressore. In tale caso, pur non essendo ci un espresso divieto stabilito da norme, la prassi amministrativa è concorde nell’affermare che la rinotifica di atto inizialmente viziato non sia possibile.

Ivano Odello