Se il sindaco nomina quale responsabile dell'area di vigilanza un consigliere comunale o assessore, quest’ultimo può impartire ordini di qualsiasi genere al comandante?
Il D. Lgs. 165/2001 stabilisce
chiaramente quali sono i compiti e le funzioni delle due diverse figure, quella
politica e quella tecnica. Il Sindaco può naturalmente delegare le proprie
funzioni relativamente alla Polizia Locale ad un Assessore o ad un Consigliere
il quale ha il potere ( ed il dovere ) di impartire direttive di natura
politica. Tocca poi al tecnico ( Dirigente, Comandante, Funzionario ovvero un
altra figura prevista dalla normativa locale ) tradurre in atti concreti
l'espletamento dei servizi, gestendo il personale secondo le attitudini che egli
ritiene esso abbia.
In molti Enti pubblici, soprattutto quelli minori, vi è confusione
sull'argomento ma vale la pena ricordare che la responsabilità degli atti
adottati è sempre ( e secondo me, giustamente ) del tecnico e mai del politico.
Poi in molti Enti il tecnico lascia che sia il politico a decidere, ma questo è
un altro discorso.
Ezio Bassani