Salve, ho un grosso dilemma in proposito e confusione. Nel vostro link http://www.vigileamico.it/patente/patente%20D%20no%20C.htm viene chiarito il problema , ma me ne sorge un'altro; io sto per dare ora la patente D con interesse prevalente della patente C, la scuola guida dove sto dando teoria mi ha detto che basta essere iscritto con foglio rosa entro le date riportate, cioè entro settembre 2004 e non aver già conseguito l'esame di guida e pratica per la patente, quindi per sicurezza vi chiedo: per aver diritto a condurre veicoli di categoria C con la patente D basta essere iscritti alla scuola guida oppure si deve avere già in mano la patente con riportato la data di rilascio entro il 30 settembre 2004? Questa cosa è molto importante Grazie
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato la
circolare Prot. n. MOT3/1687/M330 del 28.04.04 (12 giorni dopo
l'entrata in vigore del decreto 30 settembre 2003, pubblicato ad
aprile) con la quale fornisce indicazioni divergenti dalla normativa
oggi in vigore per ciò che concerne la patente D, in quanto il
decreto pubblicato in aprile 2004 aveva previsto che le patenti D
rilasciate dal primo ottobre 2003 non consentivano più la guida dei
veicoli per i quali è necessaria la patente di categoria C, a meno
che, ovviamente, questa non sia già posseduta dal conducente. Questo
decreto avrebbe avuto un improbabile effetto retroattivo e quindi la
circolare, in maniera che chi scrive ritiene non legittima, va a
modificare una norma di legge vigente, in quanto, preso atto delle
difficoltà applicative di siffatta disposizione.
Quindi, richiamandosi ai tempi necessari per la conclusione
dell'iter di approvazione ed emanazione del decreto, nonché a quelli
tecnici per l'elaborazione delle procedure informatiche, il
principio del contenimento automatico della categoria C nella
categoria D si applicherà fino al 1 ottobre 2004. Conseguentemente,
dice il Ministero, limitatamente a tale disposizione, "alle
istanze di conseguimento delle patenti di categoria D presentate
entro il 30 settembre 2004, si applica la normativa attualmente in
vigore"; ma la normativa attualmente in vigore non è forse
quella del DM 30 settembre 2003? E poi, qui si parla di istanze e
non di rilascio, mentre successivamente, nella circolare, si fa
riferimento alle patenti rilasciate dopo il primo ottobre 2004. Vale
la pena di ricordare che l'istanza si presenta sicuramente prima del
rilascio, per cui se qualcuno presenterà il 30 settembre 2004 la
domanda per conseguire la patente di categoria D, sicuramente la
potrà ottenere solo alcuni mesi dopo.Tuttavia, per il Ministero,
solo dal primo ottobre 2004 ( e non 2003 come disposto dal decreto)
le patenti di guida della categoria D non conterranno più alcun
riferimento alla categoria C (a meno che il titolare non l'abbia già
conseguita).
Concludendo, la contraddittoria circolare non chiarisce affatto
quello che succederà dal primo ottobre 2004 e si dovrà attendere
cosa la motorizzazione farà realmente anche perchè, sempre a modesto
parere di chi scrive, il dato reale è quello fornito dal decreto
pubblicato in gazzetta e non la circolare, anche se poi prevarrà
sulla fonte primaria. Le conviene dare l'esame prima di tale data e
comunque chiedere rassicurazioni al locale ufficio della
motorizzazione.
Le riporto il testo della circolare con in evidenza i due punti in
contrasto
Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28/4/2004 n. MOT3/1687/M330
Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2004, àstato pubblicato il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30
settembre 2003 n. 40T, recante "Disposizioni comunitarie in
materia di patenti di guida e recepimento della direttiva
2000/56/CE". omissis 3) Contenimento della patente della categoria C nella
categoria D: con il decreto in esame, è stata allineata,
altresì, la norma contenuta all'art. 125, comma 2, del codice della
strada con la normativa comunitaria in ordine al contenimento della
categoria C nella categoria D.
Giuseppe Carmagnini
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