In caso
di trasposto di materiale infiammabile su furgoncino di non proprietà de
conducente (autista) ma di una ditta di cui il conducente ne è un dipendente, se
viene trovato con gli estintori scaduti ma lui non era stato informato dalla
ditta che doveva occuparsene lui, è giusto che gli venga ritirata la patente per
3 mesi e tolti 12 punti? Inoltre volevo sapere se si può fare ricorso e a che
rivolgersi Grazie
Della violazione dell'articolo
168 del Codice della strada risponde chiunque non ottemperi alle prescrizioni
previste per il trasporto di merci pericolose. Mi dispiace, ma tale obbligo
ricade sul conducente che deve controllare il rispetto della normativa ADR anche
perchè in possesso di un'apposita certificazione professionale che ne dà per
presupposta la conoscenza della delicata materia dell'ADR. Pare di poter
sostenere che al limite si possa ravvisare il concorso della ditta che ha
disposto il trasporto, la quale doveva comunque mantenere in efficienza i
dispositivi ed il veicolo, ma ciò non giova alla Sua situazione, potendo semmai
aggravare quella della Società. Il conducente dovrebbe infatti controllare che
tutto sia in regola (come deve farlo in relazione ai documenti del veicolo e
alla sua efficienza o alla sistemazione del carico, ancorchè effettuato da
altri). Per quanto riguarda il ricorso, questo è sempre possibile, sia al
giudice di pace o, in alternativa, al prefetto; non è più necessario versare
alcuna cauzione nel caso si intenda presentare opposizione al giudice di pace e
sarà possibile l’invio anche tramite il servizio postale; inoltre, il termine
entro il quale inviare il ricorso, pur rimanendo di 60 giorni dalla
contestazione o dalla notificazione del verbale, si riterrà rispettato allorché
la raccomandata sia stata affidata al servizio postale entro tale lasso di
tempo, a nulla rilevando la data in cui il plico perverrà in cancelleria; lo
stesso principio si applica per quanto riguarda i ricorsi presentati al
prefetto; in questo caso la persona legittimata potrà presentare ricorso, in
alternativa all’opposizione al giudice di pace e a patto di non aver effettuato
il pagamento in misura ridotta, entro i soliti 60 giorni. Le modalità rimangono
invariate, ossia viene riportata nel codice la possibilità di inviare il ricorso
direttamente al prefetto tramite raccomandata A/R (prima tale facoltà era
prevista solo dal regolamento); in alternativa il ricorso può essere depositato
con qualsiasi mezzo al comando di polizia stradale procedente. Qualora il
ricorso sia stato presentato direttamente al prefetto, l’autorità trasmette gli
atti al comando procedente entro trenta giorni dal ricevimento del gravame; il
comando ha sessanta giorni dal ricevimento degli atti da parte del prefetto per
rinviarli allo stesso, completi della necessaria istruttoria, comprese le
accurate deduzioni confermative o meno dell’accertamento. A questo punto il
prefetto ha centoventi giorni per “emettere” l’ordinanza con la quale decide sul
ricorso e ulteriori 150 giorni dall’emissione dell’atto per notificarlo nelle
forme previste dal Codice della Strada per la notifica dei verbali. Se il
ricorso viene invece presentato all’organo di polizia stradale, la cadenza del
procedimento è la stessa, decurtata del termine di trenta giorni che il prefetto
ha per notificare il ricorso da questo ricevuto all’organo di polizia stradale
procedente. Ricapitolando, il ricorso amministrativo ha come termini massimi per
la conclusione, se è stato presentato al prefetto: 30+60+120+150 giorni per un
totale di 360 giorni; se è stato presentato all’organo di polizia stradale:
60+120+150 giorni, per un totale di 330 giorni. Se questi termini non vengono
rispettati, il ricorso si intende accolto a prescindere dalla correttezza
dell’accertamento della violazione. Il ricorrente può chiedere comunque anche
l’audizione davanti al prefetto, che è tenuto a concederla fissando una data. I
termini in questo caso rimangono sospesi sino alla data fissata e cominciano a
decorrere nuovamente dopo l’audizione; se il ricorrente non si presenta non
adducendo adeguata giustificazione, il ricorso può essere comunque deciso senza
ulteriori formalità. Da tenere presente che in caso di rigetto del ricorso, il
prefetto emette un’ordinanza con la quale ingiunge il pagamento di una somma che
non può essere inferiore al doppio del minimo (ossia la somma che si poteva
pagare entro 60 giorni). Nel caso si sia invece scelto di presentare
l’opposizione al giudice di pace, in caso di rigetto l’autorità giudiziaria non
sarà tenuta ad altro limite se non a quello previsto dalla legge e compreso tra
il minimo ed il massimo edittale; tuttavia non è escluso che il giudice condanni
la parte soccombente al pagamento delle spese legali o comunque delle spese vive
sostenute dalla parte vincente. In ogni caso, il giudice di pace se non accoglie
il ricorso non può scendere sotto il minimo edittale, non può non applicare le
eventuali sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti, né può decidere
secondo equità, ma solo in diritto. Altra cosa da sapere è che nel giudizio di
opposizione, nonostante la norma preveda l’automatico rigetto del gravame nel
caso in cui l’opponente non si presenti alla prima udienza senza giustificato
motivo, per l’intervento della Corte Costituzionale che ha ritenuta illegittima
tale norma, ciò non può avvenire e per questo il giudice è tenuto ad esaminare
gli atti e a decidere in base agli elementi in suo possesso. Si ricorda, infine,
che nel giudizio davanti al giudice di pace in relazione alle violazioni
previste dal Codice della Strada, l’opponente può costituirsi personalmente e
quindi stare in giudizio senza l’ausilio di un legale.