Eccesso di velocità, accertato
tramite autovelox, conseguente sanzione pecuniaria e sanzione accessoria di
sospensione della patente per 1 mese, oltre a decurtazione di 10 punti. Ebbene,
il proprietario del mezzo che ha ricevuto la notifica del provvedimento ha 30
giorni per dichiarare i dati del conducente. Al momento in cui si reca al
comando di polizia consegnando la patente essi hanno il dovere di ritirarla? Nel
mio caso si sono rifiutati affermando che riceverò una notifica successiva (non
si sa quando però!) e da quella data decorre la sospensione. non credo sia
corretto in tal caso infatti potrei dover consegnare la patente anche fra due o
tre mesi. Potete chiarirmi da quando decorre la sospensione della patente nel
caso in cui la violazione sia stata accertata con autovelox? Grazie, Daniela.
L’art. 129 del D.Lgs. n. 285/92 (nuovo Codice della Strada) recentemente modificato dal D.L. n. 151/03 e dalla Legge 214/03, al primo comma dice che la patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato. La sospensione della patente viene disposta dal Prefetto del luogo di residenza del titolare e, poiché, detta sospensione è da considerarsi sanzione accessoria, a quella principale pecuniaria, ha decorrenza dalla data del provvedimento del Prefetto per il periodo di tempo fissato nello stesso.