In relazione all'articolo sul patentino, vorrei chiedervi: bisognerà
oltre a fare un esame teorico, anche una visita fisica come per la patente
normale? E se si come faranno tutti quelli che usano ciclomotori o minicar per
il fatto di non poter passare la visita per la patente? Grazie per l'attenzione
e saluti. Getulio
L’art.
116 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada), così come
modificato dal D.L. n. 151 del 27.06.2003 – patente, certificato di
abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e
certificato di idoneità alla guida di ciclomotori – al comma 13-bis dice : “” chiunque,
non essendo titolare di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il
certificato di idoneità di cui al comma 11-bis è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma (n.d.r. -in misura ridotta) di € 516 …””
Il certificato di idoneità alla guida verrà
rilasciato dal competente Ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri, a
seguito di specifico corso con prova finale organizzato dalle autoscuole (quindi
non si parla di visita psicofisica).
Tenuto conto che lo stesso D.L. succitato sta percorrendo l’iter legislativo normativo per la sua definitiva approvazione, e che già sono state apportate modifiche alla Camera dei Deputati ed altrettante possono essere apportate al Senato, non siamo oggi in grado di citare la data precisa di entrata in vigore di detta normativa e quali saranno le disposizioni definitive nel merito.