Con riferimento a una multa per eccesso di
velocità e ritiro patente di auto aziendale, effettuata senza immediata
contestazione, cosa succede nel caso in cui non sia possibile, all'interno
dell'azienda, risalire a chi detenesse l'auto al momento dell'infrazione?
Forse che la patente, in questo caso, viene ritirata al legale rappresentante?
Vi ringrazio per l'attenzione Andrea
Se tu hai la voglia di leggere, nella nostra rubrica
“Grandi Argomenti – Autovelox”, tutte le risposte date in merito al tuo
specifico quesito, ti renderai conto, prima di tutto, che non esiste un obbligo
tassativo da parte degli organi di accertamento di contestare immediatamente
l’infrazione al trasgressore.
Anzi, il recente D.L. n. 151 del 27.06.2003
(modifiche alle norme inerenti gli illeciti amministrativi e relative sanzioni)
all’art. 4 – comma 1 – lettera f – ribadisce che : “”la
contestazione immediata non è necessaria in caso di accertamento della
violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti
dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la
determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto
del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque
nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi
regolamentari…””
Se l’infrazione è stata commessa da autoveicolo di
proprietà di un ente o a leasing o preso a noleggio, etc., secondo il principio
di solidarietà (art. 196 C.d.S.), ne risponde l’intestatario della carta di
circolazione del veicolo, o
in sua vece,
l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore
a titolo di locazione finanziaria se non prova che la circolazione del
veicolo è avvenuta contro la sua volontà.