Mi hanno fermato i carabinieri e mi hanno sequestrato il furgone
intestato alla mia società perché avevo la patente scaduta. Chiedo
considerando che il nuovo codice della strada non prevede più il sequestro del
mezzo e che il furgone mi serve per lavoro cosa posso fare per riaverlo? Tiziano
Poiché non citi la data
dell’avvenuta contestazione dell’infrazione, ti illustriamo brevemente quale
è stata e quale è la normativa in materia :
- Con il D.Lgs. nr. 507 del 30.12.1999 – Riforma del
sistema sanzionatorio in materia di circolazione stradale – il Legislatore
stabilì che un’infrazione all’art. 126 – comma 7 - del D.Lgs. 30 aprile
1992 nr. 285 – nuovo Codice della Strada –, in precedenza considerata solo
illecito amministrativo, avrebbe comportato :
sanzione amministrativa con pagamento in misura ridotta della somma di
€. 137,55 ; | |
sanzione accessoria del ritiro della patente di guida scaduta di validità; | |
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 2 mesi dalla
data di contestazione. |
La
patente, entro 5 giorni, era trasmessa alla Prefettura e la restituzione di detto
documento poteva essere chiesta dall’interessato, presso gli uffici del
precitato ente soltanto dopo aver adempiuto alla prescrizione omessa e
presentando la certificazione, anche sanitaria, necessaria.
- Dal 30 giugno u.s., con D.L. 151 del 27.06.2003
all’art. 2 comma 4 – lettera c -, il succitato art. 126 comma 7 del D.Lgs.
285/92 è stato modificato e la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per due mesi è stata soppressa.
Devi fare attenzione alla data in cui ti hanno fermato i Carabinieri e ti è stato sequestrato il furgone. Se è antecedente al 30.06.2003 non puoi rientrarne in possesso, in quanto il D.L. 151/03 non è retroattivo.