Buongiorno e complimenti per l'ottimo sito. In data 13 Agosto 2003
sono stato fermato e mi è stato riscontrata la patente scaduta (a causa della
data riportata dal duplicato richiesto alcuni anni fa non mi sono accorto della
scadenza). Le forze di polizia mi hanno ritirato la patente ed hanno effettuato
il blocco giudiziario dell'automezzo per due mesi. Secondo la nuova legge
(pubblicata sulla gazzetta ufficiale il 12 Agosto 2003) il comma 7 dell'articolo
126 e' stato modificato e non e' più possibile effettuare il blocco auto ma
avrebbero dovuto fornirmi il permesso provvisorio per rientrare al mio
domicilio.
Ho sostenuto il costo del rientro in treno dalla località balneare
fino a casa mia e vi sarà anche il costo del deposito dell'auto nel parcheggio
ACI oltre ovviamente al disturbo di dover ritornare a ritirare l'auto e quindi
un altro biglietto del treno. Chi pagherà questi costi? Essendo riportato nella
multa che mi è stata elevata anche il ritiro del mezzo (illegittimo) questo
invalida tutta la multa come nel caso delle generalità errate o similari? In
che modo posso procedere per cercare di minimizzare disturbi e costi?
considerando che già lunedì prossimo effettuerò la visita medica per il
certificato di guida temporanea? E a chi dovrò richiedere la restituzione
della mia patente? Alla prefettura della località dove mi è stata ritirata o
alla mia prefettura di residenza? Sono molte domande e non posso far altro che
ringraziarvi in anticipo per la vostra gran disponibilità.. e vi auguro un
piacevole ferragosto. Sarà mio graditissimo piacere presentare il vostro sito
in una recensione sulla rivista culturale di cui faccio parte. Cordiali saluti,
B.A.
E’
necessaria una piccola, ma importante puntualizzazione, per chiarirci bene le
idee sulla procedura da seguire nell’occasione di una patente scaduta di
validità. Attenzione, che le modifiche all’art. 126 del D.Lgs. n. 285 del
30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) non sono state arrecate con la Legge n.
214 del 01.08.2003 – pubblicata sulla G.U. n. 186 del 12.08.2003 – ma erano
già operative con il D.L. n. 151 del 27.06.2003 che andava a modificare sia lo
stesso D. Lgs. 285/92 che il D.Lgs. n. 9 del 15.01.2002.
Nel D.L. n. 151/2003, che è entrato in vigore il giorno 30.06.2003
con la sua pubblicazione sulla G.U., all’art. 126 (durata e conferma della
validità della patente di guida), al comma 7 si legge testualmente : “
chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 137,55 a € 550,20.
Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI… “ (n.d.r. – queste ultime sono le norme che regolamentano il
ritiro dei documenti della circolazione – carta di circolazione e patente –
e delle targhe). Come ben vedi, fin dalla data del 30 giugno 2003 non era più
in vigore ciò che indicava il vecchio comma 7 dello stesso art. 126 del D. Lgs.
285/92, e cioè il fermo amministrativo del veicolo per due mesi ed, in
caso di reiterazione, la confisca amministrativa dello stesso.
Nella tua esposizione dell’accaduto tu parli di blocco
dell’autoveicolo, ma l’attuale normativa non lo prevede e non lo consente,
per la specifica infrazione della patente scaduta di validità, sin dal 30
giugno 2003. Se questi sono i reali motivi che hanno determinato il fermo
amministrativo, è stata seguita una procedura errata e quindi contestabile.
In ultimo, per quanto riguarda la richiesta di convalida del documento ritirato, la stessa dovrà essere presentata, unitamente alla certificazione sanitaria alla Prefettura che ha emesso detto documento.
Vi ringrazio nuovamente per la competenza e la celerità con cui
avete risposto al mio quesito. Ed ora la seconda parte della domanda.
Per andare a ritirare la mia auto che era stata erroneamente
sequestrata sono dovuto andare negli uffici della sede dell'ente che l'aveva
posta a custodia giudiziaria. In quel contesto hanno proceduto a notificarmi una
dichiarazione di "Autotutela" in cui sostanzialmente dicono che il
verbale in mio possesso viene modificato togliendo dalla voce "Sanzioni
accessorie" il "blocco giudiziale dell'autoveicolo" e rimane solo
"ritiro patente". Ho dovuto firmare questa "autotutela" per
poter avere un documento con cui loro comunicavano al Deposito ACI dove era la
mia auto che poteva essermi riconsegnata. Ho chiesto chi avrebbe pagato o
rimborsato questi costi accessori e non hanno saputo darmi alcuna indicazione se
non un generico "si rivolga in Prefettura". Questa autotutela così
formulata ora mi impedisce di ricorrere al Prefetto per contestare la notifica?
Possono loro procedere a correzione di un verbale in fase successiva? Ed i costi
che ho sostenuto (circa 170 euro) come posso farmeli rimborsare? Ben conscio di
farvi domande tutt'altro che semplici vi ringrazio infinitamente per la vostra
gentilezza nell'aiutare noi cittadini a comprendere come muoversi nelle
articolate vie della legge. Cordiali saluti ed ancora complimenti, B. A.
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