Buongiorno, il mio quesito è il seguente:
Ho 24 anni ho ricevuto il foglio rosa in questi giorni per poter conseguire
l'esame valevole per la categoria A3, sono in possesso di patente B dal 1997.
Quali sono i vincoli per poter utilizzare la mia
moto? Posso portare un secondo passeggero? incorro in una sanzione? di quanto? E
per quanto riguarda il vincolo di rimanere nella propria provincia? e ancora
valido? se si cosa rischio a uscirne? Grazie arrivederci. Davide
L’art. 117 – 1 comma – del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) dice che al titolare di patente italiana, per i tre anni successivi alla data del conseguimento della patente stessa non è consentito la guida di motocicli di potenza superiore a 25 kW e/o di potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 0,16 kW/kg.
Con l’art. 5 del
Decreto del Ministero dei Trasporti e Navigazione del 08.08.1994 (in recepimento
della direttiva n. 91/439/CEE del 29.07.1991) è stato stabilito che con la
patente B possono essere guidati motoveicoli di cilindrata non superiore a 125
cm3 e di potenza non superiore a 11 kW.
Pertanto, la patente di
cui sei titolare da oltre cinque anni (cat. B) ti consente di guidare solamente
motocicli leggeri (cilindrata non superiore a 125 cm3 e di potenza
non superiore a 11 kW).
Per poter condurre
immediatamente motoveicoli senza limitazioni dovrai sostenere gli esami su un
motociclo con potenza di almeno 35 kW e conseguire la patente di categoria A.
Se, invece, detti esami vengono sostenuti su un motociclo con potenza inferiore
a 35 kW, allora devono trascorrere due anni dal momento del conseguimento della
patente A per poter condurre motocicli senza limitazioni.
Attenzione che condurre
un motociclo superiore a 125 cm3 e di potenza superiore a 11 kW, con
la sola patente B in tuo possesso significa rischiare di incorrere
nell’infrazione di cui all’art. 116 – comma 13 – del D. Lgs. 285/92 con
le seguenti sanzioni :
Sanzione edittale da € 2.065,82 ad € 8.263,31 – pagamento in
misura ridotto non consentito – di competenza del Prefetto - (D.Lgs. n. 507
del 30.12.1999); | |
Sanzione accessoria – fermo amministrativo del veicolo per tre
mesi; | |
Confisca del veicolo in caso di reiterazione delle violazioni. |
L’art. 122 del
D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) dice che
l’autorizzazione, rilasciata a chi ha fatto domanda per sostenere l’esame
per la patente di guida, consente all’aspirante di esercitarsi su veicoli
delle categorie per le quali è stata richiesta la patente purché
al suo fianco si trovi in funzione d’istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di
patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni;
l’istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo
intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.
Fatta questa necessaria premessa rispondiamo in ordine
ai tuoi quesiti :
Le esercitazioni su motoveicoli vanno fatte dal solo aspirante che
deve sostenere l’esame per la patente di guida ; | |
Le stesse sono consentite solo in luoghi poco frequentati, proprio
perché non è possibile la presenza di un istruttore seduto a fianco
dell’aspirante; | |
Poiché il passeggero di un motoveicolo, di norma siede alle spalle
del conducente, non potrà mai configurarsi in lui la figura dell’istruttore
che siede di fianco e che è in grado di intervenire tempestivamente ed
efficacemente in caso di necessità, indi rimane tassativo quanto indicato nel
precedente punto 1). |