Egr. Vigile Amico:sono un giovane di 23 anni che in data 15-02-2000
ha conseguito la patente B1 e B con limitazione a 25 kw o 0,16 Kw/Kg. Da quanto ho potuto accertare
da diverse informazioni mi sembra che dopo 2 anni da tal data, le limitazioni
dell'art 117 scadono, lasciandomi libero accesso a qualsiasi moto, senza
limitazioni di kw. Il mio dubbio ora è se davvero posso condurre una moto di 40
Kw o no?! La ringrazio anticipatamente e le invio i miei più cordiali saluti,
Daniele
Se hai conseguito la patente B / B1 in data 15.02.2000 sono ormai passati tre anni da tale data. L’art. 117 – 1 comma – del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) dice che al titolare di patente italiana, per i tre anni successivi alla data del conseguimento della patente stessa non è consentito la guida di motocicli di potenza superiore a 25 kW e/o di potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 0,16 kW/kg.
Con l’art. 5 del Decreto del Ministero dei Trasporti e Navigazione
del 08.08.1994 (in recepimento della direttiva n. 91/439/CEE del 29.07.1991) è
stato stabilito che con la patente B possono essere guidati motoveicoli di
cilindrata non superiore a 125 cm3 e di potenza non superiore a 11 kW.
Pertanto, anche se nel tuo caso i tre anni dal conseguimento della
patente sono ormai trascorsi, anche se hai l’età di 23 anni, la patente di
cui sei titolare (cat. B1 / B) ti consente di guidare solamente motocicli
leggeri (cilindrata non superiore a 125 cm3 e di potenza non
superiore a 11 kW).
Per poter condurre immediatamente motoveicoli senza limitazioni devi
sostenere gli esami su un motociclo con potenza di almeno 35 kW e conseguire la
patente di categoria A. Se, invece, detti esami vengono sostenuti su un
motociclo con potenza inferiore a 35 kW, allora devono trascorrere due anni dal
momento del conseguimento della patente A per poter condurre motocicli senza
limitazioni.
Attenzione che condurre un motociclo superiore a 125 cm3
e di potenza superiore a 11 kW, con la patente B in tuo possesso significa
rischiare di incorrere nell’infrazione di cui all’art. 116 – comma 13 –
del D. Lgs. 285/92 con le seguenti sanzioni :
1.
Sanzione edittale da € 2.065,82 ad € 8.263,31 – pagamento in
misura ridotto non consentito – di competenza del Prefetto - (D.Lgs. n. 507
del 30.12.1999);
2.
sanzione accessoria – fermo amministrativo del veicolo per tre
mesi;
3.
confisca del veicolo in caso di reiterazione delle sanzioni.