Nel marzo del 2002 ho ricevuto una contravvenzione per eccesso di velocità(andavo a 71 km\h invece di 50km\h) ,ho pagato la multa in luglio dello stesso anno, quindi, dopo i 60 giorni previsti come termine . L'otto gennaio del 2008 mi è arrivata, tramite raccomandata, la sanzione per il tardato pagamento, in misura del doppio della multa pagata nel 2002. Posso fare ricorso visto che sono passati più di cinque anni? Ed è possibile evitare di dover pagare questa sanzione? Grazie per tutti i chiarimenti che potrai darmi in merito. Saluti
Caro lettore, devo dirle che
per ora ( è infatti in arrivo un probabile abbreviamento dei termini )in
generale vige la regola della prescrizione quinquennale. Cioè il procedimento
amministratrivo deve concludersi perentoriamente entro cinque anni dalla data in
cui si è verificato l'evento contestato. Per chiarire ancora meglio il concetto
farò un esempio: se in data 1.1.2003 io ho commesso una violazione, chi l'ha
accertata ha avuto cinque anni di tempo ( con ulteriori regole che dirò dopo )
per esigere il suo buon diritto a chiedermi di pagare. Entro i cinque anni il
provvedimento si deve concludere, deve insomma ( per usare un termine
processuale penalistico che prendo " a prestito " ) passare in giudicato,
divenire titolo esecutivo. E il documento finale, per chi non ha pagato
volontariamente, è la notifica della cartella esattoriale ovvero
dell'ingiunzione fiscale. Se, tornando al mio esempio, non avendo io pagato la
sanzione nonostante mi sia stato regolarmente notificato il verbale nei rituali
150 giorni dalla data dell'accertamento ( attenzione : non dalla data
dell'infrazione, ma da quando essa è stata accertata ed a me attribuita ! ), la
cartella esattoriale deve essermi stata notificata ( n.b.: secondo la legge vale
la data di avvenuta consegna alla posta di chi spedisce, non quella del mio
ritiro della raccomandata )l'atto è prescritto ed è inutilmente scaduto il
diritto ad esigere il credito. E' come se io andassi in albergo e non avendo i
soldi chiedessi al titolare di emettermi fattura riservandomi il pagamento
successivamente; se egli entro sei mesi non mi richiede il pagamento di quella
fattura avrà perduto il suo diritto ad essere pagato ( ed io ringrazierò per la
generosa l'ospitalità ! ) Quindi, nel suo caso, se ho capito bene, la violazione
è stata commessa a marzo 2002 e il termine per richiedere il pagamento scadeva
quindi a marzo 2007. Se quello che ha scritto è esatto chieda immediatamente -
in via di autotutela ai sensi della legge 241/90 - l'archiviazione del
procedimento direttamente all'ente procedente per " sopravvenuta decorrenza dei
termini " e in caso di mancata tempestiva risposta proponga immediatamente
ricorso al giudice di pace. In questo caso si può legittimamente chiedere anche
la condanna dell'ente al pagamento delle spese sostenute e dei danni subiti,
danni che il giudice valuterà secondo equità; non può infatti essere l'inerzia (
o la disorganizzazione della burocrazia ) una causa giustificante per ritardare
un procedimento che, lo ripeto, si deve concludere entro cinque anni ( per
ora... Ma prossimamente entro due anni ...).
Ezio Bassani