16/08/03 ho presentato ricorso per una multa tramite fax, dopo aver chiesto all'ufficio di Torino se fosse possibile farlo, al prefetto chiedendo anche udienza; da allora non ho avuto notizie in merito ma il 10cm ricevo cartella esattoriale. Devo pagare?

Sembrerebbe di si, stante anche la recente sentenza emessa dal Giudice di Pace di Torino e che per completezza di informazione riportiamo in calce alla presente.

 

Odello Ivano

 

 

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 04.04.2005 presso la cancelleria, ....... proponeva opposizione avverso il provvedimento prefettizio n. _________  del 28 gennaio 2005.

All’udienza del 12 luglio 2005 era presente per parte ricorrente l’Avv. _________  mentre nessuno compariva per l’ Ufficio Territoriale del Governo di _________ esistente che per altro si era già costituito mediante deposito di memoria di comparsa di costituzione in data 11.07.2005.

Parte ricorrente contestava, in via preliminare, la facoltà del Prefetto a dichiarare irricevibile un qualunque atto a lui indirizzato sottolineando che questi aveva unicamente contestato la modalità di trasmissione del documento e la non conformità d’interpretazione all’art. 203 C.d.S. mentre la trasmissione di un ricorso a mezzo fax dovrebbe essere parificata alla spedizione postale a mezzo raccomandata r.r.

A sostegno di quanto esposto, veniva citata una recente sentenza del Giudice di Pace di ._________ .

Parte resistente produceva copiadel verbale di controdeduzione prot. N. _________  del 09.12.2004 si richiamava alla comparsa di costituzione e risposta e chiedeva di respingere il ricorso.

Il G.d.P. esaminata la documentazione prodotta e ritenuta adeguatamente completata l’istruzione probatoria, assumeva la decisione e provvedeva alla stesura del dispositivo, dandone lettura in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non è fondato e va quindi respinto

Viene contestata dal ricorrente la facoltà del Prefetto di dichiarare irricevibile un qualunque atto a lui indirizzato sottolineando che questi ha unicamente contestato la modalità di trasmissione del documento e la non conformità d’interpretazione all’art. 203 C.d.S., mentre la trasmissione di un ricorso a mezzo fax dovrebbe essere parificata alla spedizione postale a mezzo raccomandata r.r.

La parificazione del fax alla raccomandata è un’interpretazione estensiva della norma che non trova fondamento nella legge ed è pertanto illegittima.

In tema di ricevibilità degli atti vi è un formalismo irrinunciabile che nel caso di specie è stato violato.

La norma prescrive due specifiche forme di invio e non è consentito aggiungere equipollenti, senza che tale possibilità sia espressamente consentita dalla legge.

La sentenza del Giudice di Pace citata, che ha per ricorrente lo stesso xxxx, riguarda un caso sostanzialmente diverso, in quanto relativo a cartella esattoriale. In quel caso il ricorso presentato al Comando Polizia Municipale di Torino non era stato inoltrato alla Prefettura. Nel caso di errore nell’iter amministrativo del ricorso, per mancata trasmissione, tardiva trasmissione o errata trasmissione non è imputabile al ricorrente alcun addebito ed il decorso del tempo porta alla caducazione della procedura per superamento dei termini perentori entro cui il ricorso deve essere deciso.

Come correttamente è stato motivato dal Giudice di Pace nella sentenza citata del 17 gennaio 2005, nella carta intestata della Polizia Municipale era indicato anche il numero di fax e questo ben può aver indotto in errore il ricorrente sulla legittimità della trasmissione. Tale circostanza non appare elemento da considerare probante circa la possibilità di trasmissione tramite fax del ricorso e conseguentemente l’estensione della norma, ma può giustamente aver indotto in errore il ricorrente sulla legittimità di tale mezzo. Sotto questo profilo pertanto era doveroso da parte del Comando della Polizia Municipale o notiziare il ricorrente della non valida trasmissione o inviare alla Prefettura di ricorso. Il Giudice di Pace a riguardo ha sottolineato che “ se il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile, ciò doveva accadere a cura dell’ Ente (Prefetto) cui il ricorso era diretto e con atto dallo stesso motivato”.

Essendo il Comando solo un tramite era pertanto compito della Prefettura prendere decisione sull’inammissibilità del ricorso, per carenza della forma prescritta.

Nel caso di specie la Prefettura ha dichiarato correttamente irricevibile l’atto in quanto non sono state rispettate le procedure di invio del ricorso espressamente previste dall’art. 203 C. d. S. dal comma1 bis.

Al proposito occorre evidenziare che per quanto riguarda il ricorso presentato in Prefettura le possibilità appaiono solo due: presentazione diretta del ricorso all’ufficio o invio con lettera raccomandata rr.

Mentre nel 1° comma dell’art. 203 C. d. S. si parla di generica presentazione al Comando della Polizia Municipale, senza specificare esattamente i modi e dando come alternativa la raccomandata rr, per cui ben può il ricorrente ritenere possibili forme equipollenti, di fronte a carta intestata in cui viene menzionato il numero di fax., per quanto riguarda la Prefettura tale errore interpretativo non è possibile in quanto i mezzi consentiti sono tipizzati espressamente.

Tale assunto appare delineato anche nella sentenza del Giudice di Pace citata ove si afferma che circa l’inammissibilità del ricorso presentato tramite il Comando di Polizia Municipale è la Prefettura che deve pronunciarsi e motivare.

Aggiunge tale Giudice “titolare dell’eventuale dichiarazione di inammissibil era il Prefetto cui il Comando di P.M. avrebbe, come previsto dalla legge, potuto far pervenire le proprie deduzioni ed allegare proprie osservazioni, eventualmente anche con riguardo alla forma di presentazione del ricorso adottata dal ricorrente”.

Non è possibile ritenere la buona fede del ricorrente nel caso di presentazione del ricorso alla Prefettura, in quanto le due forme consentite non sono estensibili anche in ragione della complessità dell’ Ufficio.

Lo stesso ricorrente ammette che vi è una differenza sostanziale fra Comando di Polizia Municipale “organi accertatori …attrezzati a ricevere atti con linea espressamente dedicata” e l’Organo complesso della Prefettura.

Pertanto alla Prefettura è tuttora consentito presentare il ricorso, all’ufficio competente o direttamente, facendosi rilasciare copia timbrata o vidimata del ricorso presentato che attesti la presentazione e la data, o inviare il ricorso attraverso raccomandata rr.

Non sono date altre vie.

Non contraddicono tale conclusione le altre produzioni del ricorrente in quanto tutte indirizzate alla Prefettura“per il tramite del Comando di Polizia Municipale di Torino” o del Comando Polizia Municipale di Otranto e non direttamente. Si aggiunga inoltre che un’eventuale prassi illegittima nulla aggiunge alla sostanziale contrarietà alla legge dell’uso di un mezzo di trasmissione non previsto dalla normativa.

Il fatto che il fax sia ritenuto mezzo valido di trasmissione dai singoli uffici non è così univoco come il ricorrente vuol far apparire. Sia esempio per tutti la presentazione di querela che non sarebbe mai validamente presentata tramite fax, ma comporta formalità specifiche di presentazione che non potrebbero certo essere by-passate dalle asserite innovazioni tecnologiche.

Il formalismo, ben lungi dall’essere espressione di dietrologia, è una garanzia di legalità irrinunciabile per il cittadino.

Si aggiunga che pur citando una sentenza del Consiglio di Stato non ne è stato prodotto il contenuto, apoditticamente ritenuto “probante sia sotto il profilo sostanziale che formale”.

Dalla ricerca giurisprudenziale fatta su pronunce del Consiglio di Stato relative a trasmissione a mezzo fax, si è potuto constatare l’esistenza di due pronunce non conferenti al caso di specie.

La prima (Sez. 6, Sent, n.1135 del 10.8.1998) afferma la possibilità di invio del ricorso in appello “proposto da un ente pubblico col patrocinio dell’Avvocatura di Stato… legittimamente trasmesso a mezzo fax sottoscritto dall’Avvocato di Stato ricevente, purché sulla copia foto-riprodotta risultino l’indicazione e la firma dell’estensore dell’atto originale”. Tuttavia tale possibilità fa esplicito riferimento a norma autorizzativa: “ai sensi dell’art. 7 Legge 15 ottobre 1986 n. 665” che espressamente al comma terzo afferma “l’Avvocatura dello Stato può avvalersi dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi, consultivi ed amministrativi”. Ne deriva che in questo caso l’utilizzazione del fax è concessa non in via analogica in base a pretesi progressi tecnici, ma in forza di espressa norma scritta e autorizzativa.

La seconda pronuncia del Consiglio di Stato reperita (Sez.6, Sent. n.5881 del 24.10.2002)riguarda un atto interno amministrativo procedurale, quale la trasmissione della comunicazione del decreto di Sovrintendenza ai Beni Culturali e Ambientali al Comune tramite fax.

Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un caso difforme da quello in esame trattandosi di comunicazione interna fra organi amministrativi ed in un campo specialistico quale i beni ambientali.

Nessuna delle pronunce è relativa a fattispecie assimilabili a quella rappresentata dall’art. 203 del C.d.S. e, a maggior ragione, la previsione esplicita dell’utilizzabilità del fax da parte dell’Avvocatura dello Stato tramite normativa apposita è argomento a fortiori per ritenere illegittime interpretazioni estensive della norma non volute dal legislatore e tali da poter vulnerare il principio di legalità e certezza del diritto.

Le formalità di comunicazione, notifica e trasmissione degli atti sono legate a formalismi a tutela della conoscibilità degli atti e al raggiungimento non solo in concreto, ma anche in astratto delle finalità, per cui sono imposte.

L’irricivibilità del ricorso comporta quindi come conseguenza il fatto che la Prefettura non deve attivare la successiva procedura fra cui l’eventuale richiesta di audizione del ricorrente, mancando il presupposto della legittima ricevibilità dell’atto.

Pertanto il ricorso deve essere respinto perché infondato.

In ordine alle spese processuali, si ritiene ricorrano giusti motivi per compensare integralmente fra le parti.

  P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torino, definitivamente pronunciando

visto l’art. 23 della Legge 24.11.1981, n. 689, così provvede :

respinge l’opposizione proposta da Alessandro nei confronti dell’Ufficio Territoriale del Governo di _________  -Prefettura, con ricorso depositato il 04.04.2005 e per l’effetto conferma il provvedimento

Spese compensate.