Il giorno 4/6/04 alle ore 19.00ca mi
trovavo alla guida di una autovettura, presa a noleggio, in
prossimità del comune di
letojanni
(me). Stavo percorrendo la statale
ss
114 quando in corrispondenza dell'intersezione con via
iv
novembre mi fermavo al semaforo ma per errore nella corsia
sbagliata: quella per svoltare a sinistra invece di quella per
proseguire dritto. Diventato il semaforo verde per proseguire dritti
(quello per la svolta a sinistra era rosso) aspettavo che
scorressero tutte le vetture nella
cosia
di destra e proseguivo così la marcia in direzione dritta (ero il
primo della fila della corsia per svoltare a sinistra) manovra
assolutamente non pericolosa non essendoci più veicoli sulla corsia
di destra. Questa "manovra sbagliata" veniva accertata mediante
dispositivo ftr
documentatore fotografico matricola n.681
omologato dal mlp
prot.1129
18/03/2004. |
Secondo il comma 12 dell'articolo 41
del cds,
le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia hanno lo
stesso significato delle corrispondenti luci delle lanterne
semaforiche normali, ma limitatamente ai soli veicoli che devono
proseguire nella direzione indicata dalle frecce o dalle barre; di
conseguenza, i conducenti di detti veicoli devono attenersi alle
stesse disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 nell'effettuare le
manovre descritte dal sistema delle frecce; il comma 11 dispone che
durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non
devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia
i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, né
l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da
poterne osservare le indicazioni. La sanzione prevista
dall'articolo 146, come le è stata contestata, riguarda però il
mancato rispetto della segnaletica luminosa, che, nel suo caso era
riferita a chi intendeva proseguire nella direzione indicata dalle
frecce e, come ha giustamente sottolineato, diverso è il grado di
pericolosità per chi prosegue quando è vietato dalla segnaletica
luminosa rispetto a chi, pur da una posizione errata, prosegue nella
direzione che ha il verde. La violazione riscontrabile non è quella
prevista dall'articolo 146 comma 3, ma nemmeno quella da lei
individuata (almeno se ho inteso bene la sua manovra), ma piuttosto
quella dell'articolo 146, comma 2, per non aver rispettato la
segnaletica di canalizzazione che imponeva la svolta a sinistra (in
realtà, vi potrebbe essere anche la violazione dell'articolo 143,
comma 7); sul mancato rispetto della canalizzazione la corte di
cassazione, in vigenza del vecchio codice ha ritenuto che la
sanzione si dovesse ricercare nell'articolo 14 (che corrisponde
all'attuale articolo 40, la cui inosservanza è appunto sanzionata
dall'articolo 146, comma 2).
Per quanto attiene il decreto
prefettizio, questo riguarda un'altra questione e cioè i rilevatori
di velocità o di sorpasso, che possono essere installati sulle
strade di categoria C e D per il funzionamento in automatico, solo
se dette strade son
individuate dal prefetto secondo dei parametri che non sto a
ripeterle. Gli apparecchi che rilevano il passaggio con il rosso
possono essere installati su tutte le strade senza necessità di
autorizzazione prefettizia, ma è sufficiente che siano debitamente
omologati per il funzionamento senza la presenza dell'accertatore.
Il ricorso, come l'opposizione al
giudice di pace, è un diritto e quindi Lei può scegliere come meglio
ritiene. Chi scrive, non ritiene di doversi pronunciare sul
possibile esito per ovvi motivi , ma il parere, che rimane
personale, Le potrà servire per valutare meglio la Sua scelta.
Cordiali saluti
Giuseppe
Carmagnini
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