Due anni fa mi è stata sollevata
una contravvenzione dalla polizia municipale di un piccolo centro in provincia
di Caserta. La contravvenzione è relativa ad un eccesso di velocità con
sospensione della patente.
Ho pagato la multa, pur esistendo gli estremi per il ricorso asi sensi dell'art
201 comma 1 del C.d.S. (quello della notifica oltre i 150 gg dalla data
dell'accertamento di infrazione), perchè mi consta che la multa, in quanto
provvedimento amministrativo, ha il carattere dell'esecutività, ossia entro 60
gg dalla notifica dovrebbe essere pagata, indipendentemente dal fatto che sia
stato o meno presentato ricorso. Ho poi immediatamente fatto ricorso al prefetto
di Caserta, chiedendo annullamento del provvedimento e, contestualmente, il
rimborso della stessa.A distanza di due anni, nessuna comunicazione da parte
della prefettura.
Ritengo quindi accolto il mio ricorso ma, non avendo ottenuto rimborso, mi
accingo ora a chiedere l'intervento del giudice di pace, ai soli fini del
rimborso.
Qualche ulteriore commento/suggerimento ?? Grazie mille in anticipo !
L’art. 203 del Codice della Strada “Ricorso al Prefetto” specifica che qualora non si sia pagata la sanzione è possibile effettuare il ricorso al Prefetto.
Pertanto il suo ricorso non sarà stato trattato come tale dal momento che aveva effettuato il pagamento in quanto non poteva più proporlo.
In parole povere: se si vuole proporre ricorso al verbale di accertamento di violazione è necessario non pagare la sanzione. Appare ovvio che se il ricorso non viene accolto la sanzione si raddoppia a causa del mancato pagamento nei termini ecco perché lo strumento del ricorso non deve essere usato con la leggerezza di una giocata al totocalcio ma ponderata con attenzione avendo ben chiari gli estremi per l’accoglimento.
R. Buscia