Ho avuto un incidente con un autocarro per il quale, non riuscendo a concordare sulla colpa, ho chiamato i vigili urbani. Questi sono intervenuti dopo pochi minuti ed hanno effettuato i rilevamenti. Dopo hanno disposto lo spostamento dell'auto e dell'autocarro, ma ci hanno sanzionato perchè non avevamo provveduto a spostare i mezzi. Il danno da me subito, poi liquidato dall'assicurazione (avevo ragione io) è stato di 250 euro. Ho fatto mettere a verbale che non ho spostato l'auto perchè attendevo proprio i vigili e che non era possibile spostare l'auto perchè in tutta la strada non c'era un parcheggio. Ho ragione ? Esiste una sentenza sull'argomento ?

 

Non mi risultano sentenze sul tema, ma posso valutare l'entità ridotta del danno, mentre non posso conoscere il grado di intralcio e pericolo causato dalla permanenza dei veicoli nello stato di fatto dopo l'urto.

A fronte di un così modesto danno, ove la permanenza dei veicoli crei pericolo per la circolazione è necessario provvedere allo spostamento degli stessi (art. 189 cds), passando in subordine l'interesse dei coinvolti a vedersi rilevare il sinistro e anche lo stesso interesse di giustizia a rilevare eventuali responsabilità nel sinistro, poichè il bene primario giuridico tutelato è la sicurezza della circolazione che impone anche allo stesso organo di polizia intervenuto di procedere a spostare celermente i veicoli salvo effettuare le minime operazioni di tracciatura dei mezzi in modo da poter effettuare successivamente, in sicurezza, i rilievi. Quindi, valuti attentamente in base ai canoni di ragionamento proposti, se sia il caso o meno di proporre il ricorso. soprattutto tenendo conto di dove è avvenuto il sinistro e se la presenza dei veicoli costringeva gli altri utenti della strada a manovre o rallentamenti tali da poter creare anche un minimo grado di pericolosità, come quasi sempre avviene in queste circostanza, tenendo anche conto che le agevolazioni proposte dal risarcimento diretto tramite CID dovrebbero indurre proprio a utilizzare questa pratica per sinistri di poco conto, ferma restando la possibilità di richiedere l'intervento senza però che si crei pericolo o intralcio.

(Giuseppe Carmagnini)