Come deve essere un verbale?
Intanto complimenti per il lavoro che avete realizzato!
Vi ho incontrato per caso e voglio chiedervi alcune cosette dopo avervi esposto
l'accaduto. Stavo recandomi al lavoro quando mi sono trovato innanzi una
macchina che procedeva con andatura irregolare.
Arrivati in prossimità di un incrocio questa macchina
si ferma e si posizione come per svoltare a sinistra. Metto la freccia e
sorpasso da destra. Sopravviene, dall'altro lato uno scooterone a velocità
sostenuta si schianta con la macchina che, nello svoltare a sinistra, aveva
invaso la corsia del motociclista. Questa macchina indietreggia con l'urto e si
getta sulla mia proprio mentre stavo sorpassando. Il ragazzo della moto si fa
male e lo portano all'ospedale. La ragazza alla guida dell'auto che ha investito
me ed il motociclista scappa.
Vengono i Vigili Urbani e rilevano che la macchina era
stata rubata nella notte. Testimone dell'incidente un imbianchino che era sul
ponte intento a lavorare sulla casa che si sporge sull'incrocio.
Vengono raccolte le testimonianze e il motociclista
dichiara che sono stato io a tamponare la macchina che poi si è schiantata
contro di lui. L'imbianchino conferma la mia versione. I Vigili Urbani redigono
un verbale in cui dichiarano che dalle testimonianze raccolte non è chiaro
quale urto sia avvenuto prima. Non è finita, nella procedura di riconoscimento
della persona che era alla guida dell'auto che si è schiantata con la moto e
con me la P.M. ha espressamente scritto: l'imbianchino sul posto ricostruisce
esattamente il sinistro e fornisce una descrizione accurata della donna. Ora io
mi trovo ad avere grossi problemi con l'assicurazione che gioca sul fatto che
possa, secondo il verbale dei vigili, essere stato io a causare l'incidente. Non
basta la comunicazione della notizia di reato riportante le dichiarazioni del
signore, ma vogliono che dal verbale si evinca chi sia stato a causare
l'incidente.
Come posso fare?, posso richiedere una revisione del
verbale? Ma soprattutto la stessa PM può rivedere detto verbale di
accertamento? Francesco B.
Nella tua esposizione dell’accaduto affermi che il sinistro è
stato verbalizzato e sono state raccolte delle testimonianze sulle quali tu
muovi alcune contestazioni. Pertanto, sarebbe più opportuno che tu chieda
chiarimenti nel merito al Comando di Polizia stradale cui appartiene il
personale che ha effettuato i rilievi del sinistro. Con il carteggio completo si
possono dedurre con maggiore precisione le opportune valutazioni.
Noi possiamo fare solamente alcuni accenni sulla concorsualità di
colpevolezza, da parte dei conducenti coinvolti nell’evento, nel verificarsi
dello stesso. La Corte di Cassazione, all'atto dell'accertamento del grado di
responsabilità, ha spesso valutato che il conducente coinvolto in sinistro, con
pluralità di veicoli, non può invocare a sua esimente il fatto che non via sia
stato da parte sua alcun comportamento contrario alle norme del Codice della
Strada, ma nel frangente lo stesso deve fornire una prova liberatoria che possa
dimostrare l'impossibilità da parte sua di poter previamente effettuare una
qualsiasi manovra d'emergenza tendente ad evitare l'incidente.
Lo stesso Giudice di merito, in occasione dell'espressione del
giudizio riguardo al grado delle responsabilità degli attori coinvolti
nell'evento, forma i propri convincimenti, oltre a quanto emerso nel corso del
dibattimento, anche in base agli eventuali rilevamenti effettuati e rapportati
da quei soggetti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale (
citati nell'art. 12 del D. L.vo 30.04.1992 nr. 285 - Codice della Strada ).
La tematica trova la sua fonte di diritto in quanto
enunciato nell'art. 2054 - comma 2 - del Codice Civile " ….
nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno
dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli
veicoli……
". Ed è proprio applicando alla lettera quanto citato, se non
fornendo prove liberatorie ( ad es. rilievi tecnici foto-planimetrici
circonstanziati, rapporti esaurienti, etc. ) che le Compagnie di Assicurazione
interessate nel sinistro usano il metro di valutazione del 50% - concorsualità
di colpevolezza.