Il rifiuto a sottoporsi all'alcooltest equivale ad ammissione di colpa. quali sono gli effetti, ai fini delle sanzioni conseguenti? il rifiuto viene penalizzato maggiormente, allo scopo di scoraggiare chi ne fa uso?

 

Analizziamo l'art. 186 del CDS per rispondere al suo quesito:
 

1 E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.

 

2  Chiunque guida in stata di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda da euro 258,00 a euro 1.032,00. Per l’irrogazione della pena è competente il tribunale. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno.
 

Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti, gli organi di Polizia stradale , secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

 

Quindi é assodato fino a questo punto che gli operatori di Polizia stradale possono procedere al test per verificare lo stato di ebbrezza o con apparecchiature portatili o invitare il conducente del veicolo a sottoporsi al test presso la struttura ospedaliera

 

Nel caso dall' esito del test risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui sopra

 

 In caso di rifiuto dell’accertamento trova sempre applicazione quanto sopra

 

La cosa brutta é che in caso di rifiuto di sottoporsi al test ed i sintomi di ebbrezza alcolica sono evidenti ed inequivocabili trovano applicazione congiunta entrambe le cose ovvero la guida in stato di ebbrezza ed il rifiuto di sottoporsi al test.

 

Il concorso tra i reati di guida in stato di ebbrezza e il rifiuto di sottoporsi ai previsti accertamenti comporta una decurtazione complessiva di 20 punti dalla patente di guida.

 

Questo lo ha chiarito il Ministero dei trasporti con l' inedita circolare prot. 4431/126-bis/04 del 27 ottobre 2004.

 

Ferrughelli Massimo