Sono un motociclista e mototurista. ho forti dubbi sulla corretta applicazione del comma 5 art.170 ovvero sulla capacità di carico di una moto. In dettaglio vorrei capire questo: se istallo borse rigide sugli appositi staffaggi per la mia moto (borse e staffaggi ad esempio "givi") e riscontro una larghezza complessiva superiore a 100 cm, commetto una infrazione? Il comma 5 parla di oggetti che "sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri"; ammettendo di aver identificato l'asse del veicolo (vi chiedo gentilmente di fornirmi la sua formale definizione e individuazione), l'uso del verbo sporgere crea confusione perchè geometricamente non è individuabile qualcosa che sporga da un asse. Anche volendo attribuire a sporgenza il significato di distanza, lateralmente cosa vuol dire? se cerco conforto nella geometria, avendo prima definito cosa è l'asse, lateralmente è una espressione che non si sposa con asse o, ancora peggio, può essere applicato a qualsiasi punto posta a "distanza" di 50 cm dall'asse stesso e quindi anche ad un qualsiasi punto posto sul piano verticale passante per l'asse stesso .... detto in brutali parole la "distanza" di 50 cm può essere presa anche in altezza. tutto quanto sopra solo per farvi capire la preoccupazione reale che ho (ma non solo io visto che appartengo ad un forum di motociclisti dove sono mesi che discutiamo di questo aspetto) per una "interpretazione" del suddetto comma ovvero per il rischio che tale interpretazione possa portare alla confisca della moto. Vi ringrazio per l'attenzione. Cordiali saluti

E' interpretazione comune che si debba intendere l'asse del veicolo come la retta che divide il veicolo in due parti uguali (in parole povere e lasciando da parte la geometria), cioè a dire che se dall'asse mediano (vista la sagoma del veicolo posteriormente) il carico sporge di oltre 50 cm (quindi per parte) si ha violazione dell'articolo 170.

Giuseppe Carmagnini