Incorrerei in qualche sanzione se
mettessi la targa al mio ciclomotore in posizione laterale? Ringrazio
anticipatamente
L’art. 259 del Regolamento di
esecuzione del CdS (relativo all'art. 100 del codice) risponde al quesito da te
posto:
"1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a
seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti
caratteristiche: a) posizione della targa posteriore nel senso della
larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei
rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale
mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria
longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere
assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa
ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a
sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del
veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza
fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima; b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe
d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine
operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimità del margine
destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine ; c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale
di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente
perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo; d) posizione della targa posteriore rispetto alla
verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia,
nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche
inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la
superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a
condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un
angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di
immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore
della targa disti dal suolo più di 1,20 m; e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo:
l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a
0,30 m, e a 0,20 m
per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non
deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile
osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve
essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le
caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;
f) condizioni geometriche di visibilità: la targa
posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani,
dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa,
formando verso l'esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del
veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il
piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa
per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore
della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest'ultimo
piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso);
g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al
suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a
veicolo scarico. 2. E' ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione
che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una
profondità non superiore a 3 mm. E' vietato
applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi
proprietà retroriflettenti. E' vietato applicare sulla targa qualsiasi
rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei talloncini
autoadesivi di cui all'articolo 260."