Salve, volevo applicare la pellicola per oscurare i vetri anche in quelli anteriori, e volevo sapere se oltre alla multa, rischio anche il ritiro della carta di circolazione. La multa fino a che importo può arrivare? Grazie Gian
Sono ammesse SOLO PELLICOLE
OMOLOGATE nei vetri posteriori e nel lunotto posteriore. NON SONO AMMESSE
PELLICOLE NEL PARABREZZA E NEI VETRI DELLE PORTIERE
Ecco come si esprime il Ministero:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto
terrestre
Prot. n. 1680/M360 Roma, 8 maggio 2002
OGGETTO: Applicazione di
pellicole adesive sui vetri dei veicoli.
Pervengono richieste di chiarimenti, da parte degli Uffici Provinciali della
Motorizzazione, in merito all'applicazione, sui veicoli in circolazione, di
pellicole adesive su vetri dei veicoli.
Al riguardo si osserva quanto segue.
La materia non è regolata da norme internazionali né da norme comunitarie che
prevedano l'omologazione di dette pellicole quali entità tecniche indipendenti,
né risultano allo studio, sia in sede internazionale che comunitaria, normative
specifiche in tal senso.
Tuttavia, nell'ambito dello Spazio economico europeo alcuni Paesi hanno adottato
norme nazionali che disciplinano l'approvazione di dette pellicole nonché la
loro installazione sui vetri dei veicoli.
Lo Stato italiano, invece, ha ritenuto di non adottare norme nazionali,
rinviando la regolamentazione della materia alla eventuale emanazione di
normative comunitarie.
Non c'è dubbio, d'altra parte, che secondo il principio della libera
circolazione delle merci, sancito dagli art. 28-30 del Trattato che ha istituito
la Comunità europea, non è possibile vietare la commercializzazione di un
prodotto approvato in un altro Stato membro e quindi liberamente circolante nel
suo territorio.
Pertanto, nel caso in esame, non possono non essere accettate pellicole
applicate ai vetri laterali posteriori e al lunotto posteriore dei veicoli
approvate da altri Stati membri della Comunità europea o da Stati aderenti allo
Spazio economico europeo, fermo restando il rispetto dei campi di visibilità
previsto dalle norme comunitarie.
Conseguentemente, in sede di visita e prova di revisione, ove venisse
riscontrata l'applicazione delle suddette pellicole, dovrà essere verificato:
1) che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore
delle pellicole medesime;
2) che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state
applicate. A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di omologazione,
costituito all'estero, dal quale risulti che le pellicole montate siano state
approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate.
L'installatore dovrà certificare che il vetro, ovviamente
di tipo omologato, ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle
pellicole.
Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di
sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (capo di visibilità
anteriore) non è consentita l'applicazione delle pellicole in
argomento né sul parabrezza, né sui vetri laterali anteriori; inoltre,
l'applicazione sul lunotto posteriore, è ammessa solo a condizione che il
veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo i lati.
E' appena il caso di precisare che l'applicazione di pellicole adesive sui vetri
dei veicoli non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione a
norma dell'art. 78 del Codice della strada.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giorgio Berruti
Pertanto ne consegue che le
specifiche direttive sui vetri dei veicoli, stabiliscono l'obbligo della
omologazione degli stessi.
Gli estremi dell'omologazione devono essere indicati in modo indelebile sui
vetri, che possono essere leggermente colorati (azzurrati o simili), ma in modo
comunque da lasciare ampia trasparenza.
Non sono ammesse, per ora, pellicole sopra il vetro parabrezza e i vetri
laterali per passeggeri.
Per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio possiamo avere due casi:
- se la pellicola é rimovibile si applica l'art. 71 cc. 1 e 6 ( ? 74,00 ) in
quanto il veicolo non é conforme
- se la pellicola non é rimovivile si applica l'art. 79 ( ? 74,00 ) in quanto
potrebbe trattarsi di modifica alle caratteristiche costruttive
e per entrambe le violazioni non è previsto il ritiro della carta di
circolazione.
Ezio Bassani