Quali  sono i veicoli esentati dall'usare il cronotachigrafo? i veicoli esentati dall'uso del cronotachigrafo devono effettuare comunque annualmente la revisione al dispositivo stesso?
 

La devo rinviare alla lettura dei due regolamenti 3821/85/CEE 3 561/2006/CE,
per non ripetere una lunga e sterile elencazione della norma, ma le fornisco
alcune indicazioni che le potranno essere utili.
Ovviamente hanno l'obbligo di revisionare e mantenere in efficienza il
dispositivo solo quei veicoli per i quali è obbligatorio o comunque dovrà
essere revisionato nel caso in cui vengano utilizzati per una attività
soggetta al controllo dei tempi.
In via primaria, hanno l'obbligo del cronotachigrafo
TUTTI I VEICOLI  PER TRASPORTO COSE  DI MCPC> 3,5T
AUTOBUS - TRANNE ECCEZIONI DEL REGOLAMENTO 3820/85/CEE e del
regolamento 561/2006/CE

Sino al 31 dicembre sono ancora esonerati i veicoli indicati tra quelli i
cui conducenti erano esentati dal controllo dei tempi di guida dal vecchi
regolamento dell'85, tra i quali, i più importanti, sono:

    Trasporti cose sotto 3,5 t. di mmaa
    Trasporti persone con veicoli con non più di 9 posti
    Trasporti di viaggiatori in servizio regolare di linea, il cui
percorso non supera i 50 chilometri;
    Veicoli adibiti al servizio, o posti sotto il controllo, di forze
armate, protezione civile, vigili del fuoco e forze responsabili del
mantenimento dell'ordine pubblico;
    Veicoli adibiti ai servizi delle fognature, di protezione contro le
inondazioni, dell'acqua, del gas, dell'elettricità, della rete stradale,
delle nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, delle spedizioni
postali, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di
emittenti o riceventi di televisione o radio;
    Veicoli che trasportano materiale per circhi o parchi di
divertimenti;
    Carri attrezzi;
    Veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico,
riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi
in circolazione;
    Trasporto non commerciale dei beni per uso privato;


Con il nuovo regolamento, tra le eccezioni assolute vediamo alcune novità:
Mentre prima i veicoli adibiti al trasporto non commerciale di beni
per uso privato erano esentati assolutamente, dall'11 aprile 2007 la deroga
sarà limitata ai veicoli od alle combinazioni di veicoli aventi massa
massima ammissibile inferiore o uguale a 7,5 t.
Assolutamente esentati dal rispetto della normativa i veicoli
commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della
legislazione dello Stato membro nel quale circolano, utilizzati per il
trasporto non commerciale di passeggeri o di merci
Ulteriore modifica riguarda la deroga assoluta riservata prima ai
veicoli aventi velocità massima autorizzata non superiore a 30 km/h, limite
che dall'11 aprile 2007 sarà portato a 40 km/h,
Viste le possibili deroghe nazionali, nella Gazzetta Ufficiale delle leggi
dello Stato n. 236 del 10 ottobre 2007 è stato pubblicato il decreto
ministeriale 20 giugno 2007, con effetto a partire dall'11 ottobre 2007.
Il decreto anticipa ed amplia l'effetto della disposizione contenuta nell'articolo
15 del DDL 2480-B[1][1], ancora al vaglio della Camera.
Con il regolamento in esame è stata data parziale attuazione all'articolo 13
del nuovo regolamento n. 561/2006/CE in materia di esenzioni nazionali
riguardo l'obbligo di rispettare i tempi di guida e di riposo previsti dalla
normativa comunitaria; di conseguenza, i veicoli sotto elencati sono
esonerati anche dall'obbligo di installare il cronotachigrafo:

  a.. veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non
superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di
cui all'articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per
lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il
miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni
nell'ambito del servizio universale; si tratta in pratica di veicoli o
complessi di veicoli  di massa massima autorizzata non superiore a 7,5
tonnellate utilizzati di Poste italiane SpA.

  a.. Veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari[2], di protezione
contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del
gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza
urbana[3], dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della
televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o
radio.
  a.. Veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di
divertimenti;
  a.. Veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la
restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri
destinati all'alimentazione animale.

Sono altresì esentati dall'obbligo di installare il cronotachigrafo i
veicoli adibiti a scuola guida per l'ottenimento della patente di guida o
dell'attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, purché non
utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro.

Giuseppe Carmagnini (vigilaresullastrada.it)

[1][1] 1. Sono esonerati dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85
del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo
nel settore dei trasporti su strada, e successive modificazioni, ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento, come sostituito
dall'articolo 26, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (CE) n. 561/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo
all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei
trasporti su strada, i veicoli impiegati nell'ambito dei servizi fognari, di
protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica,
elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale e della
gestione dei servizi di igiene urbana.

[2] Con Circolare 20/5/2004 n. MOT3/2170M368 il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti aveva precisato in vigenza del precedente
regolamento 3820/85/CEE "poiché l'attività di spurgo dei pozzi neri,
relativa a singoli insediamenti che non usufruiscono dello scarico in reti
fognarie urbane, risulta assimilabile ai "servizi delle fognature", si
ritiene che i veicoli di cui si tratta, possano essere esentati dall'obbligo
del cronotachigrafo, in quanto rientranti nell'elencazione del già
richiamato art. 4, punto 6), del Regolamento 3820/85/CEE."

[3] Corte di Cassazione Civile sez.I 7/9/2001 n. 11481 - In tema di
circolazione stradale, la norma di cui all'art. 179 cod. strada va
interpretata nel senso che l'obbligo di circolazione con cronotachigrafo,
sancito per i mezzi meccanici adibiti a servizio di nettezza urbana, è
escluso nel solo caso in cui il trasporto dei rifiuti debba avvenire sino al
più vicino punto di raccolta, e non anche nel caso di trasporto su lunghe
tratte stradali o autostradali (in questo senso Corte di giustizia europea,
causa C. 335/94 e C. 39/95)