Salve! La domanda è relativa ai
"famigerati" (dico io) fendinebbia.Vorrei un chiarimento: stando alla
legge (art. 153), essi sono vietati di notte? La norma parla solo di giorno.
Inoltre...tace riguardo a quelli posteriori! Che disciplina si applica per
questi? Se ho ben capito, infine, nelle rare ipotesi in cui sono consentiti, i
fendinebbia non possono accompagnarsi alle luci anabbaglianti. Non vorrei essere
in torto quando - tutti i giorni più volte incrociando auto con i fari
fendinebbia accesi, sia di giorno sia di notte, sempre in aggiunta ai fari
anabbaglianti, mi inalbero e (qui sbaglierò) lampeggio loro con gli
abbaglianti. Ildebrando.
Non è esatto quando affermi che in base all’art. 153 i
fendinebbia sono vietati di notte. L’art. 153 inizia, riagganciandosi agli
orari citati dal precedente art. 152 del D. Lgs. 285/1992, con “…da
mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere ed anche
di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia
ed in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a
motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le
luci della targa e, se prescritte, le luci d’ingombro. In aggiunta a tali
luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori
anabbaglianti…”. I proiettori fendinebbia anteriori, come citato dal
precedente art. 151, sono i dispositivi che servono a migliorare
l’illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi
di polvere e vanno usati quando ricorrono le predette condizioni atmosferiche,
mentre la luce posteriore per nebbia è il dispositivo singolo o doppio che
serve a rendere più visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte
nebbia con visibilità inferiore a 50 metri, di pioggia intensa o di fitta
nevicata in atto. Questi ultimi dispositivi citati vanno usati in qualsiasi
momento della giornata purché esistano i presupposti atmosferici su elencati.
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