Salve, ieri sono stata sottoposta a
controllo da parte della polizia stradale con conseguente verbale e ritiro della
carta di circolazione con obbligo di collaudo della mia moto in quanto non avevo
l'omologazione dello scarico. Domando, per un futuro, è sufficiente che
l'omologazione dello scarico sia incisa nello stesso e accompagnata dal foglio
di omologazione rilasciato dal ministero oppure deve essere segnalata nella
carta di circolazione? Ringraziando per la disponibilità porgo i miei più
distinti saluti. Claudia
Leggiamo insieme la norma :
l’art. 72 – comma 1 - del
D. Leg.vo nr. 285 del 30.04.1992 – Codice della Strada recita :
“”” I
ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con
:
a)
dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ;
b)
dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico ;
c)
dispositivi di segnalazione acustica ;
d)
dispositivi retrovisori ;
e)
pneumatici o sistemi equivalenti.
…..i
dispositivi sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei Trasporti
– Direzione Generale della M.C.T.C. secondo modalità stabilite con decreti
del Ministero dei Trasporti……… sono, altresì stabilite le prescrizioni
tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di
montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei
dispositivi alle norme ed a quelle attuative e le modalità
dell’apposizione.”””
Come vedi non si parla di
dispositivi originali o meno; e’ invece essenziale che tutti i dispositivi
messi in commercio siano omologati e non e’ vincolante che siano stati
prodotti da Ditte diverse dalla casa costruttrice del veicolo cui saranno
destinati.
E’ chiaro che se vengono apportate una o più modifiche alle
caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi di
equipaggiamento sopraelencati, e’ necessario che il veicolo venga sottoposto
ad una nuova visita di revisione e prova presso i competenti uffici della
Direzione Generale della M.C.T.C..
Fatta questa debita premessa, proseguiamo dicendo che la
sostituzione del dispositivo di scarico con altro omologato – riconoscibile da
apposita marcatura punzonata – è ammessa e non comporta aggiornamento della
carta di circolazione ( circ. Min. Trasporti e navigazione – Dir. Gen. della
M.C.T.C. – n. 4483/4190 del 24.11.1997), mentre, invece, la sostituzione
del dispositivo di scarico con altro privo di omologazione comporta la
sanzione prevista dall’art. 78 – comma 3 – del D. Lgs. n. 285 del
30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) fissata in € 343,35 e la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le
norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.
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