La
rottura (incrinatura) del parabrezza auto lato guidatore è oggetto di
contravvenzione oppure è contestabile solo al momento di revisione dell’auto?
Grazie, Simone.
L’art. 71 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della
Strada) – caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro
rimorchi – detta le norme cui devono corrispondere tutti i veicoli a motore,
secondo le specifiche prescrizioni stabilite nel regolamento di esecuzione e di
attuazione. Quest’ultimo all’art. 227 – appendice V – lett. d – quando
tratta della sicurezza passiva parla dei vetri di sicurezza (anteriore,
posteriore e laterali) di un veicolo. Nel successivo art. 237 – appendice VIII
– alla lettera g) viene specificato che tutti i vetri interessanti la
visibilità del conducente non devono presentare rotture, anche se localizzate.
Poiché la sicurezza passiva è una delle problematiche più importanti della
circolazione stradale, viene posto particolare accento sulla osservanza dei
precetti di legge. Nel proposito, i vetri di sicurezza montati sul veicolo
devono essere omologati ed avere determinate caratteristiche funzionali;
chiaramente, come detto in precedenza, devono essere integri e non mostrare
rotture, incrinature e quant’altro. L’inosservanza dell’art. 71 precitato
comporta una violazione a cui corrisponde una sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di € 68,25 in misura ridotta.
|
|