Leggiamo
insieme la norma :
l’art.
72 – comma 1 - del D. Leg.vo nr. 285 del 30.04.1992 – Codice della Strada
recita :
“””
I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati
con
a)
dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ;
b)
dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico ;
c)
dispositivi di segnalazione acustica ;
d)
dispositivi retrovisori ;
e)
pneumatici o sistemi equivalenti.
…..i dispositivi sono soggetti ad omologazione da
parte del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale della M.C.T.C.
secondo modalità stabilite con decreti del Ministero dei Trasporti………
sono, altresì stabilite le prescrizioni tecniche relative al numero, alle
caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche
del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme ed a
quelle attuative e le modalità dell’apposizione.”””
Come vedi non si parla di dispositivi originali o meno; e’ invece essenziale che tutti i dispositivi messi in commercio siano omologati e non e’ vincolante che siano stati prodotti da Ditte diverse dalla casa costruttrice del veicolo cui saranno destinati.
E’
chiaro che se vengono apportate una o più modifiche alle caratteristiche
costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento
sopraelencati, è necessario che il veicolo venga sottoposto ad una nuova
visita di revisione e prova presso i competenti uffici della Direzione
Generale della M.C.T.C..