L'art.151 del Nuovo Codice della Strada definisce quelle che vengono chiamate comunemente "quattro frecce" come "...segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione..." . Già dalla definizione appare evidente in quale occasione se ne può fare uso.
L'art
153 comma 7 del citato Codice approfondisce e ne elenca le uniche possibilità
nelle quali
"...I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di pericolo:
a) nei casi di ingombro della carreggiata;
b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario;
c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente ridotta;
d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;
e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada..."
In parole povere è permesso fare uso di tale segnalazione: nel caso in cui il veicolo rimane sulla carreggiata per problemi tecnici (guasto, incidente); per collocare o riprendere il "triangolo", quando l'auto è in avaria e di conseguenza deve andare piano; qualora sia necessario fermarsi per un'emergenza ed il veicolo fa venire meno i requisiti di sicurezza per gli utenti della strada.
Da quanto appena spiegato, appare assolutamente superfluo precisare che non è permessa la sosta neanche un minuto se non ricorrono le condizioni predette.