Vorrei dei chiarimenti riguardo la sanzione applicata nel caso di
montaggio di un silenziatore non omologato. Perché alcuni dicono 345 euro +
ritiro del libretto di circolazione e altri solo 65 euro di multa? Nel suddetto
caso si applica quindi l'articolo 78 oppure l'articolo 79? In attesa di una
vostra risposta, ringrazio anticipatamente e porgo i miei più cordiali saluti.
Massimiliano
Leggiamo insieme la norma :
“”” I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere
equipaggiati con :
a)
dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ;
b)
dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico ;
c)
dispositivi di segnalazione acustica ;
d)
dispositivi retrovisori ;
e)
pneumatici o sistemi equivalenti.
…..i dispositivi sono soggetti ad
omologazione da parte del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale della
M.C.T.C. secondo modalita’ stabilite con decreti del Ministero dei
Trasporti……… sono, altresi’ stabilite le prescrizioni tecniche relative
al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le
caratteristiche del contrassegno che
indica la conformita’ dei dispositivi
alle norme ed a quelle attuative e le modalita’ dell’apposizione.”””
Come vedi non si parla di dispositivi originali o meno; e’ invece
essenziale che tutti i dispositivi messi in commercio siano omologati e non e’
vincolante che siano stati prodotti da Ditte diverse dalla casa costruttrice del
veicolo cui saranno destinati.
E’ chiaro che se vengono apportate una o piu’ modifiche alle caratteristiche
costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento
sopraelencati, e’ necessario che il veicolo venga sottoposto ad una nuova
visita di revisione e prova presso i competenti uffici della Direzione Generale
della M.C.T.C..
Fatta questa debita premessa, proseguiamo dicendo che la sostituzione del dispositivo di scarico con altro omologato – riconoscibile da apposita marcatura punzonata – è ammessa e non comporta aggiornamento della carta di circolazione ( circ. Min. Trasporti e navigazione – Dir. Gen. della M.C.T.C. – n. 4483/4190 del 24.11.1997), mentre, invece, la sostituzione del dispositivo di scarico con altro privo di omologazione comporta la sanzione prevista dall’art. 78 – comma 3 – del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) fissata in € 343,35 e la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI