Ho recentemente acquistato un portabiciclette che
si può installare nella parte posteriore dell'automobile, Vi volevo
chiedere se era corretto che :
1) Lo stesso non debba sporgere più di 3/10 della lunghezza
del veicolo;
2) Bisogna collocare un cartello 50x50 a strisce biancorosse
catarifrangente;
3) Visto che la targa non e' più visibile, installare su detto
portabiciclette un duplicato della stessa.
In più volevo approfittare della Vs. gentilezza per chiedervi un chiarimento sulle modalità di accensione dei dispostivi di illuminazione sulle strade extraurbane.
Bisogna accenderli su tutte le strade extraurbane o solo su quelle denominate principali? Grazie. Saluti M. Di L.
Leggiamo
insieme ciò che dice l’art. 164 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo
Codice della Strada) : “””…
il
carico deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello
stesso… non deve mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione
visiva né le targhe di riconoscimento…. lo stesso carico non deve superare i
limiti massimi di sagoma, stabiliti per ciascuna categoria di veicoli
dall’art. 61 e può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore fino ai
3/10 delle lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dal
precitato art. 61… in ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere
segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di
materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da
risultare costantemente normali all’asse del veicolo. In tale proposito
l’art. 361 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 (regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo Codice della Strada) dice che detti pannelli
quadrangolari – figura V 3 devono avere una superficie minima di 2500 cm²
- cm 50x50 ed essere rivestiti con materiale retroriflettente a strisce
alternate bianche e rosse disposte a 45°.”””
Come vedi sono elencate tutte le modalità di apposizione di
un eventuale portabiciclette, come da richiesto, però è essenziale che non
vengano coperte le luci di posizione posteriori e la targa del veicolo.
Per quanto riguarda il chiarimento sull’accensione dei dispositivi luminosi
dei veicoli, il recente D.L. n. 151 del 27.06.2003 all’art. 152 – comma 1
– dice “”” Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a
motore è obbligatorio l’uso delle luci di posizione, dei proiettori
anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci
d’ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è
obbligatorio l’uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. “””
Tale articolo sostituisce il comma 1-ter aggiunto dall’art. 1 del D.L. n. 121
del 20.06.2002, come sostituito dalla relativa legge di conversione, laddove si
diceva ““durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane
principali è obbligatorio l’uso delle luci di posizione, delle luci della
targa, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci
d’ingombro””.
Ora, quando si esce con qualsiasi veicolo fuori del centri abitati i succitati
dispositivi d’illuminazione devono essere accesi. (sanzione € 33,60).