Motocicli e scarichi non omologati: vorrei sapere qual'è la sanzione prevista dal codice della strada in riferimento ad un motociclo sul quale sono installati terminali di scarico non omologati. Fabio
Vi chiedo una informazione sulla
detrazione dei punti sulle patenti.
Inoltre vorrei sapere informazioni inerenti la
sostituzione dei terminali di scarico di una moto, con un modello non dotato di
omologazione. Spesso si legge che in questi casi si incorre nella sanzione di
328 euro e ritiro carta di circolazione come previsto dall'articolo 78 del
c.d.s. comma 3 e 4.
Con le modifiche apportate dalla legge in vigore dal 13.08.03 i punti vengono detratti dalla patente che hai che è unica per tutte le categorie. Infatti se possiedi una patente di categoria superiore a quella di cat A al 1.10.03 non si applica il raddoppio del punteggio anche se conducevi un veicolo per la cui conduzione viene richiesta tale categoria.
Per quanto riguarda la seconda parte della tua
e-mail, devi sapere che l’art. 78 del D. Leg.vo nr. 285 del 30.04.1992 –
Codice della Strada si richiama agli art. 71 e 72 dello stesso
Codice. L’art. 72 – comma 1 – al quale sono state apportate modifiche con
il recente D.L. n. 151 del 27.06.2003, recita : “”” I
ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con :
a)
dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ;
b)
dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c)
dispositivi di segnalazione acustica ;
d)
dispositivi retrovisori ;
e)
pneumatici o sistemi equivalenti.
…..i dispositivi sono soggetti ad
omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti –
Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti……… sono, altresì
stabilite le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche
costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che
indica la conformità dei
dispositivi alle norme ed a quelle attuative e le modalità dell’
apposizione.”””
Come vedi non si parla di dispositivi originali o meno; e’ invece
essenziale che tutti i dispositivi messi in commercio siano omologati e non e’
vincolante che siano stati prodotti da Ditte diverse dalla casa costruttrice del
veicolo cui saranno destinati.
E’
chiaro che se vengono apportate una o piu’ modifiche alle caratteristiche
costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento
sopraelencati, e’ necessario che il veicolo venga sottoposto ad una nuova
visita di revisione e prova presso i competenti uffici del
Dipartimento
per i trasporti terrestri.
La violazione di tale norma prevede come sanzione il pagamento di una somma, in
misura ridotta, di € 68,25.