Motocicli e scarichi non omologati: vorrei sapere qual'è la sanzione prevista dal codice della strada in riferimento ad un motociclo sul quale sono installati terminali di scarico non omologati. Fabio


Vi chiedo una informazione sulla detrazione dei punti sulle patenti. Se io (che ho la patente B da 6 anni, e quella A da 2) vengo fermato mentre supero il limite di velocità di 40km/h (per fare un esempio) in auto mi vengono detratti 10 punti mentre se viaggio in moto me ne vengono detratti 20? (in quanto possiedo la patente A da meno di 5 anni?).  Ed i punti detratti sono "cumulabili" fra le 2 patenti o da considerarsi separate?

Inoltre vorrei sapere informazioni inerenti la sostituzione dei terminali di scarico di una moto, con un modello non dotato di omologazione. Spesso si legge che in questi casi si incorre nella sanzione di 328 euro e ritiro carta di circolazione come previsto dall'articolo 78 del c.d.s. comma 3 e 4. Ma il suddetto articolo parla di modifiche a "motore - telaio – impianto frenante", ed i terminali di scarico non appartengono a nessuna di queste tre categorie..... Proprio appellandosi a questa interpretazione una persona ha presentato e vinto un ricorso al Giudice di Pace di Caprino Veronese (VR), il quale con sentenza n°122/01 accoglieva le richieste del motociclista riducendo la sanzione a 65 euro (credo per inquinamento acustico) e restituendo il libretto. Cosa si può sapere di più?  Distinti Saluti   Marco   

Con le modifiche apportate dalla legge in vigore dal 13.08.03 i punti vengono detratti dalla patente che hai che è unica per tutte le categorie. Infatti se possiedi una patente di categoria superiore  a quella di cat A al 1.10.03 non si applica il raddoppio del punteggio anche se conducevi un veicolo per la cui conduzione viene richiesta tale categoria.

 Per quanto riguarda la seconda parte della tua e-mail, devi sapere che l’art. 78 del D. Leg.vo nr. 285 del 30.04.1992 – Codice della Strada   si richiama agli art. 71 e 72 dello stesso Codice. L’art. 72 – comma 1 – al quale sono state apportate modifiche con il recente D.L. n. 151 del 27.06.2003,  recita : “”” I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con :

a)     dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ;

b)    dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;

c)     dispositivi di segnalazione acustica ;

d)     dispositivi retrovisori ;

e)     pneumatici o sistemi equivalenti.

…..i dispositivi sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti……… sono, altresì stabilite le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme ed a quelle attuative e le modalità dell’ apposizione.”””

              Come vedi non si parla di dispositivi originali o meno; e’ invece essenziale che tutti i dispositivi messi in commercio siano omologati e non e’ vincolante che siano stati prodotti da Ditte diverse dalla casa costruttrice del veicolo cui saranno destinati.

              E’ chiaro che se vengono apportate una o piu’ modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento sopraelencati, e’ necessario che il veicolo venga sottoposto ad una nuova visita di revisione e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri.

             La violazione di tale norma prevede come sanzione il pagamento di una somma, in misura ridotta, di € 68,25.

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