Penso che lei si riferisca ad una strada vicinale, cioè una strada
extraurbana di proprietà privata ma asservita all'uso pubblico. Secondo
consolidata giurisprudenza, ai fini dell'esistenza di una servitù pubblica
di passaggio non è determinante il nomen juris e neppure l'inclusione negli
elenchi comunali delle strade pubbliche; viceversa, affinchè una strada
possa rientrare in tale categoria, devono sussistere tre requisiti (cfr.
Consiglio di Stato, Sez.V – 24/10/2000 n. 5692; sentenza Sezione n. 232 in
data 22/3/2004): a) il passaggio esercitato "iure servitutis pubblicae" da
una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità
territoriale; b) la concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di
interesse generale; c) un titolo valido a sorreggere l'affermazione del
diritto di uso pubblico; tale ultimo requisito può identificarsi anche
nell’acquisto per usucapione per decorso del termine ventennale ovvero nella
protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile, la quale tuttavia deve
essere rigorosamente dimostrata; in questo caso, è necessaria la prova
specifica di un effettivo e pacifico uso della strada da parte della
generalità dei cittadini e dell'acquiescenza del proprietario, non essendo
sufficiente che le singole utilizzazioni dedotte a prova dell'esistenza
della servitù si risolvano in sporadici episodi svoltisi in maniera
discontinua e per tolleranza del legittimo proprietario (cfr. Cassazione,
Sez. II civile – 9/12/1989 n. 5452). Al di là della definizione di strada
vicinale ad uso pubblico, che si darà per scontata in questa risposta,
atteso il fatto che la questione pare acclarata nella formulazione del
quesito, è necessario precisare che oltre al Codice della strada occorre
rifarsi alla datata normativa del d.lgs. 1 febbraio 1918, n 1446 e
addirittura all'articolo 51 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.
Sulle strade vicinali, a mente dell'articolo 14 del Codice della strada che
tratta dei "poteri e compiti" degli enti proprietari della strada (tra cui
anche la manutenzione), il comune esercita i "poteri" propri dell'ente
proprietario della strada, ma non i "compiti", mentre, ad esempio, sulle
strade in concessione il concessionario è tenuto ad esercitare i poteri e ad
assolvere ai compiti previsti dallo stesso articolo (salvo sia diversamente
disposto nella concessione). Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lett. d) le
strade vicinali sono soggette al potere di regolamentazione del sindaco
(dirigente), concretizzando così i poteri propri dell'ente proprietario
della strada su un area che comunque rimarrà di proprietà privata, anche se
di uso pubblico. Quindi, gli oneri di manutenzione rimangono a carico dei
privati, salvo il potere/dovere di sostituzione da parte del comune in caso
di inadempienza dei privati, con successivo diritto di rivalsa nei confronti
degli stessi. Tuttavia, l'articolo 51 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
all. F attribuisce gli oneri di manutenzione delle strade vicinali ai
soggetti che ne fanno uso per raggiungere le proprietà, salvo che per uso o
consuetudine ciò sia assolto da altri. Il comune è altresì tenuto a
partecipare in una quota variabile tra 1/5 e 1/2 delle spese necessarie per
la manutenzione, proprio in relazione all'uso della strada privata a
benificio della collettività, mentre la partecipazione è completamente
facoltativa per le strade vicinali non aperte all'uso pubblico e può essere
concessa solo nella misura massima di 1/5 per opere di sistemazione o
ricostruzione, ex art. 3 del d.lgs. n. 1446/1918. Si ricorda che la Legge
12/2/1958 n. 126 (G.U. 12/3/1958 n. 62), recante "disposizioni per la
classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico è stata
parzialmente abrogata dall'art. 231 nuovo CdS ad eccezione dell'art. 14
tuttora in vigore; l'articolo in questione conferma che la costituzione dei
consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918,
n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade
vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è
obbligatoria. In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune,
alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il prefetto. Da
ricordare infine che la segnaletica deve essere apposta dal comune, che
rilascia anche le eventuali autorizzazioni (passi carrabili, lavori su
strada etc.)
Giuseppe Carmagnini